La Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 17533/2009) ha stabilito che è tenuto a versare l'Irap il professionista che investe in beni strumentali. La Corte ha infatti precisato che "alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza 156/01, l'attività di lavoro autonomo, diversa dall'esercizio di impresa commerciale integra il presupposto impositivo dell'IRAP soltanto ove si svolta per mezzo di una attività autonomamente organizzata; che il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato), sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l'attività di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività autonomamente organizzata per il solo lavoro personale, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui; che è onere del contribuente, che chieda il rimborso di detta imposta, allegare la prova dell'assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo".
Più precisamente, evidenziano gli Ermellini "incombe al contribuente, che chieda il rimborso del tributo, la prova dell'assenza dell'autonoma organizzazione e la ricorrenza di tale requisito non può essere esclusa allorché l'attività del professionista presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall'impiego di capitali e/o di lavoro altrui, che potenzi l'attività intellettuale del singolo".

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