La Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 19515/2009) ha stabilito che il fatto che un professionista sia anziano e ricco non lo espone necessariamente al pagamento dell'Irap.
Gli Ermellini hanno infatti evidenziato che “l'elevata specializzazione del professionista è elemento che concorre ad aumentare il reddito anche in assenza di organizzazione. L'età, se non impedisce sul piano intellettuale il pieno svolgimento della professione, come conferma nella specie l'elevato reddito, non incide minimamente sul piano fisico nello svolgimento dell'attività professionale che si compendia nel leggere, studiare, pensare e nello scrivere, attività consentite a tutte le età. Si deve concludere che gli levati reddito, specializzazione ed età sono stai illogicamente ritenuti elementi presuntivi per disattendere la prova offerta dal contribuente”.
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