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Inail: pubblicato decreto interministeriale per la rivalutazione del danno biologico

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2009 il decreto interministeriale del 27 marzo, per la rideterminazione dell'aumento, in via straordinaria, delle indennita' dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennita' risarcitoria del danno biologico. Il decreto prevede un aumento dell'8,68% degli indennizzi in capitale e rendita dell'INAIL, a titolo di rivalutazione del danno biologico. A decorrere dal 2008, come si legge testualmente nell'art. 1 del decreto, "in attesa dell'introduzione del meccanismo di rivalutazione automatica del danno biologico, e' riconosciuto un aumento, in via straordinaria, nella misura dell'8,68%, delle indennita' dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennita' risarcitoria del danno biologico, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38".

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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 marzo 2009

Determinazione, a decorrere dal 2008, dell'aumento in via straordinaria

delle indennita' dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennita' risarcitoria del danno biologico.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e' le malattie

professionali, approvato con decreto del Presidente della

Republica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,

concernente il danno biologico ai fini dell'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2000 concernente

l'approvazione della «Tabella delle menomazioni», «Tabella indennizzo

danno biologico» e «Tabella dei coefficienti», relative al danno

biologico ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

e le malattie professionali;

Visto l'art. 1, comma 23, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,

concernente «Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su

previdenza, lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la

crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e

previdenza sociale»;

Visto il medesimo art. 1, comma 23, della legge 24 dicembre 2007,

n. 247, che destina per il suddetto aumento delle indennita' dovute

dall'INAIL una quota delle risorse di cui all'art. 1, comma 780,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio

2007 dall'INAIL, fino ad un massimo di 50 milioni di euro;

Visto l'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,

che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e

delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, la determinazione dei criteri e delle modalita' di

attuazione dell'art. 1, comma 23, sopra citato;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n.

103324 del 3 settembre 2008;

Vista la nota dell'INAIL n. 3299 del 3 novembre 2008;

Ritenuto, in attesa dell'introduzione di un meccanismo di

rivalutazione automatica degli importi indicati nella «Tabella

indennizzo danno biologico» di cui all'art. 13 del decreto

legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, di procedere in via

straordinaria all'aumento delle indennita' dovute dall'INAIL, tenendo

conto della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di

impiegati ed operai accertati dall'ISTAT, delle retribuzioni di

riferimento per la liquidazione delle rendite, intervenuta per gli

anni dal 2000 al 2007, cosi' come previsto dal medesimo art. 1, comma

23, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

Decreta:

Art. 1. Aumento delle indennita'

A decorrere dal 2008, in attesa dell'introduzione del meccanismo di

rivalutazione automatica del danno biologico, e' riconosciuto un

aumento, in via straordinaria, nella misura dell'8,68%, delle

indennita' dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore

dell'indennita' risarcitoria del danno biologico, di cui all'art. 13

del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Art. 2.

Ambito di applicazione

L'aumento di cui all'art. 1 si applica agli indennizzi in capitale

liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2008, nonche' ai ratei di

rendita maturati dalla stessa data e viene corrisposto secondo le

ordinarie modalita' previste dal decreto del Presidente della

Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed

integrazioni.

Art. 3.

Copertura degli oneri

Le risorse economiche necessarie ai fini dell'attuazione del

presente decreto, pari a 50 milioni di euro annui, sono impegnate sul

bilancio dell'INAIL.

Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per il visto

e la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2009

Il Ministro del lavoro, della salute

e delle politiche sociali

Sacconi



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