Dal primo luglio 2018 gli importi delle prestazioni economiche INAIL per danno biologico verranno rivalutate nella misura dell'1,10%

di Annamaria Villafrate - La determina n. 254 del 29 maggio 2018 del Presidente INAIL stabilisce nella misura dell'1,10% la rivalutazione degli importi che verranno riconosciuti a titolo di danno biologico ai lavoratori. Si ricorda che il danno biologico è un indennizzo che viene corrisposto nei casi in cui il lavoratore, per un infortunio o per causa di servizio, riporti un'invalidità temporanea o permanente dal 6% al 100%. La Legge di stabilità 2016 ha introdotto il meccanismo di rivalutazione annuale automatica dell'indennizzo per danno biologico, nel rispetto della quale è stata emanata la determina, anche se ora è necessario attendere il decreto del Ministro del lavoro.


Cosa prevede la determina INAIL

[Torna su]

Il Presidente INAIL Professor Massimo de Felice rende noto, con la determina n. 254 del 29 maggio 2018, di "proporre la rivalutazione, con decorrenza 1°luglio 2018, degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico

, in misura pari all'1,10%. La spesa relativa alle operazioni di rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico, quantificata complessivamente in euro 3.565.800, graverà sulla voce contabile U.1.04.02.02.006 "Rendita a tecnopatici e infortunati sul lavoro" imputabile alla Missione/programma 1.2 "Prestazioni economiche degli assicurati" del Bilancio di previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa. La presente determinazione sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'emanazione del relativo decreto."

Danno biologico INAIL

[Torna su]

Ricordiamo brevemente che il danno biologico INAIL è l'indennizzo che viene erogato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro quando il lavoratore, a causa di una malattia professionale o un infortunio riporta un'invalidità temporanea o permanente alla capacità lavorativa. Il risarcimento del danno biologico è previsto se, a seguito di visita medica, risulta che il lavoratore abbia riportato una percentuale d'invalidità minima del 6% fino a un massimo del 100%. In attuazione del dlgs. n. 38/2000, il decreto ministeriale 12 luglio 2000 ha approvato la "Tabella delle menomazioni", la "Tabella indennizzo danno biologico"e la "Tabella dei coefficienti", relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Rivalutazione danno biologico INAIL

[Torna su]

Il meccanismo di rivalutazione automatica annuale del danno biologico INAIL è stato introdotto dal comma 303 della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che così dispone: "Con effetto dall'anno 2016, adecorrere dal 1º luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'INAIL ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'INAIL, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica rispetto all'anno precedente. (…) Per il triennio 2016-2018, ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e' ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2016, di 5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per l'anno 2018."

Determina INAIL n. 254-2018

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: