La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 11141/2009) ha stabilito che il valore degli immobili per i quali una coppia di ex coniugi chiede lo scioglimento della comunione dei beni va calcolato sulla base delle oscillazioni di mercato e non solo sulle caratteristiche proprie di tale immobile.
Gli Ermellini hanno quindi chiarito che “il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile; pertanto tra le nozioni di comune esperienza non possono farsi rientrare le acquisizioni specifiche di natura tecnica e quegli elementi valutativi che richiedono il preventivo accertamento di particolari dati come la determinazione del valore corrente degli immobili, trattandosi di valore variabile nel tempo e nello spazio, anche nell'ambito dello stesso territorio, in relazione alle caratteristiche del bene stesso”.
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