La Cassazione (sentenza 11421/2009) respingendo il ricorso ha osservato che la contravvenzione è legittima giacchè vi è stato un attraversamento della strada al di fuori delle strisce pedonali
Pedoni attenzione. D'ora in avanti chi ha la cattiva abitudine di attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali può richiare una multa. E in caso di incidente la colpa è sempre sua. Parola di Cassazione. Il monito della Corte è tassativo: i pedoni vanno sempre multati. Nel caso esaminato degli Ermellini, la Corte ha così convalidato la sanzione amministrativa disposta dalla polizia municipale di Massa nei confronti di un uomo che aveva attraversato la carreggiata senza servirsi degli appositi passaggi pedonali che si trovavano a circa 20 metri dal luogo dell'attraversamento. Nella sentenza
i supremi Giudici spiegano inoltre che, nel caso in cui il pedone abbia attraversato fuori dalle strisce e sia rimasto vittima di un incidente, la colpa e' sempre sua. La sanzione amministrativa nei confronti dell'incauto pedone era stata convalidata dal giudice di pace di Massa nel settembre 2004. Inutile il ricorso per Cassazione in cui per difendersi l'uomo aveva anche sostenuto che nel verbale mancava l'indicazione della norma violata. La Corte (sentenza 11421/2009) respingendo il ricorso ha osservato che la contravvenzione è legittima giacchè vi è stato un attraversamento della strada "al di fuori delle strisce pedonali poste a circa 20 metri dal luogo dell'attraversamento'. Per violazioni del codice della strada, conclude poi la Corte, 'la mancata indicazione della norma che prevede la sanzione contestata non comporta di per se' la nullita' della contestazione della violazione dove l'interessato sia stato posto in condizione di conoscere il fatto addebitato e la contestazione sia stata idonea a garantire l'esercizio del diritto di difesa'.

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