Gli automobilisti sono sempre tenuti a rallentare e se necessario a interrompere la loro marcia sper evitare incidenti
di Valeria Zeppilli - Quando si è alla guida, bisogna sempre prestare la dovuta attenzione ai pedoni, senza limitarsi ad avere cura che nessuno attraversi solo quando ci sono delle strisce pedonali.

Tale regola, valida in generale, ha trovato una conferma con la recente sentenza numero 26111/2016, depositata dalla Corte di Cassazione il 23 giugno (qui sotto allegata).

Con essa, infatti, è stata confermata la condanna per omicidio colposo in capo a un automobilista che aveva investito un'anziana signora, cagionandone la morte.

Non importa che la donna aveva ignorato la presenza, qualche metro più avanti, delle strisce pedonali: il conducente avrebbe dovuto prestare adeguata attenzione.

Nel corso del processo, del resto, era emerso che nel luogo in cui si era verificato l'incidente la visibilità era buona e sufficiente a permettere a un attento e prudente automobilista di evitare l'investimento della donna con tempestività nonostante l'età avanzata di questa e il passo lento e nonostante essa si accingesse ad attraversare la strada fuori dagli spazi segnalati.

Per i giudici, infatti, il conducente di un veicolo deve osservare la massima prudenza e procedere a velocità moderata quando si trova in prossimità degli attraversamenti pedonali, permettendo così ai pedoni di esercitare il diritto di precedenza che gli spetta comunque sia se attraversa sulle strisce sia se attraversa nelle loro vicinanze.

La Cassazione ha ricordato che, in ogni caso, il diritto di precedenza va subordinato al principio del neminem laedere anche quando il pedone attraversa la carreggiata fuori dalle apposite strisce, con la conseguenza che gli automobilisti sono sempre tenuti a rallentare e se necessario a interrompere la loro marcia se ciò sia necessario per evitare incidenti anche connessi alla mancata cessione della precedenza a loro favore. In caso contrario la responsabilità per l'evento colposo che sia eventualmente derivato è comunque attribuibile ad essi, anche se al comportamento tenuto dal pedone può essere attribuita efficienza causale concorsuale.

Corte di cassazione testo sentenza numero 26111/2016
Valeria Zeppilli

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: