di Luigi Del Giudice - I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. E' quanto previsto dall'articolo 190 del codice della strada, che al comma 5 precisa che i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti. Tuttavia il successivo articolo del codice della strada, il 191, a sua volta chiarisce che sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
La Corte di Cassazione, in diverse pronunce giurisprudenziali ha più volte ribadito il principio secondo cui il pedone che attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli (sentenze 23 agosto 1978, n. 3950, 21 gennaio 1982, n. 401, e 20 maggio 1993, n. 5732), anche se la condotta colposa di questi finisce poi per concorrere con la responsabilità a carico del conducente del veicolo, in quanto quest'ultimo deve sempre consentire ai pedoni che abbiano cominciato l'attraversamento di completare il passaggio.
Con la recente sentenza (28189 del 27.6.13) la Cassazione, ha ritenuto prevalente la pericolosità e l'imprudenza della condotta del conducente, ritenendo superfluo che il pedone stesse attraversando una strada a largo scorrimento in ora serale in condizioni di quasi totale oscurità, e di maltempo. In particolare viene sottolineato che non assume rilievo scriminante la circostanza che il pedone stesse effettuando l'attraversamento fuori dalle strisce pedonali, poiché tale circostanza non esclude l'obbligo del conducente dell'autovettura di rallentare e di consentire comunque l'attraversamento.
Una sentenza quest'ultima che va a ricalcare quella del 4 giunno 2013, n.24171, dove viene riconosciuta al pedone, in quanto utente debole della strada, un'ampia tutela. In questo caso la Suprema Corte sottolinea che "il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel richiamato principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare; quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare, proprio dei pedoni)"
Luigi Del Giudice
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