Per la Cassazione, non c'è concorso di colpa del pedone, investito in un piazzale, se non ci sono attraversamenti pedonali fruibili

Pedone investito in un piazzale

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Escluso il concorso di colpa del pedone investito mentre attraversa un piazzale in cui non sono presenti strisce pedonali fruibili. Non esiste il divieto assoluto di attraversare le piazze, ma solo l'obbligo del pedone di usare gli appositi passaggi, se esistono, anche se non sono vicini.

Queste le conclusioni dell'ordinanza della Cassazione n. 278/2021 (sotto allegata) in una procedura che viene avviata da una donna, investita da un'autovettura mentre sta attraversando un piazzale a piedi. La vittima del sinistro cita infatti in giudizio il conducente e la sua compagnia assicurativa, che a differenza dell'assicurato si costituisce in giudizio, chiedendo il risarcimento dei danni riportati a causa dello scontro.

Il Tribunale riconosce in capo alla donna un concorso di colpa del 30% e del 70% alla compagnia, condannandola a risarcire i danni al pedone. L'attrice però ricorre in appello, contestando il concorso di colpa e la personalizzazione del danno, ottenendo un parziale accoglimento alle sue richieste.

Secondo la Corte d'Appello il pedone non avrebbe dovuto attraversare il piazzale stante il divieto di cui all'art. 190 C.d.S, indipendentemente o meno dalla presenza delle strisce pedonali.

In assenza di strisce pedonali si può attraversare il piazzale

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La vittima del sinistro però contesta la decisione della Corte d'Appello ritenendo erronea l'interpretazione data all'art. 190 C.d.S. La donna aveva fatto già presente, impugnando la sentenza di primo grado, che non vi erano attraversamenti pedonali nelle vicinanze del piazzale, per cui non aveva violato alcuna norma, nell'attraversarlo, ma la Corte aveva interpretato l'art. 190 C.d.S, ritenendo che il comma 2 contenesse un divieto assoluto di attraversare i piazzali.

Lecito attraversare se non ci sono attraversamenti pedonali fruibili

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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 278/2020 accoglie il ricorso del pedone "in quanto l'art. 190 del Codice della Strada non vieta ai pedoni l'attraversamento tout court dei piazzali al di fuori delle strisce pedonali, poiché chiaramente condiziona il divieto il fatto che degli attraversamenti pedonali esistano "anche se a distanza superiore a quella indicata nel secondo comma", caso nel quale il pedone deve raggiungere le strisce e attraversare quel punto. Non contiene dunque un divieto assoluto di attraversare i piazzali che siano privi di strisce pedonali, ma un divieto di attraversamento solo qualora vi siano, pur se non vicini, degli attraversamenti pedonali fruibili".

Scarica pdf Cassazione n. 278/2021

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