Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 5 maggio 2009) ha reso noto di aver stabilito che gli azionisti di una società per azioni hanno diritto di conoscere l'indirizzo e i dati degli altri soci e ciò al fine di contattarli e di poter tutelare i propri legittimi interessi.
Secondo l'Autorità, infatti, la legge sulla privacy non limita la conoscibilità da parte degli azionisti dei dati personali contenuti nel libro soci e non si pone in contrasto con la trasparenza dell'attività societaria.
Il Garante ha quindi evidenziato che per l'accesso a tali informazioni, non essendo previsto da un preciso obbligo di legge, non richiede il consenso dei soci.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Caro bollette, quando la guerra entra in cucina
- “La Previdenza Forense” approda al digitale
- Revoca dell'amministratore di condominio: quando scatta
- Il divieto di delega all'amministratore per la partecipazione all'assemblea condominiale non si estende ai suoi parenti
- Ricorso per Cassazione: quando è inammissibile



