La sezione tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8316 del 7 aprile 2009 ha stabilito che l'irpef, che non è stata versata dal datore di lavoro, può essere richiesta direttamente al lavoratore.
Gli Ermellini, accogliendo il ricorso dell'amministrazione statale hanno precisato, riprendendo una sentenza del 2006 sulla stessa materia che, “il contribuente, che abbia percepito somme soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto, resta debitore principale dell'obbligazione tributaria: pertanto, qualora il sostituto non abbia versato all'erario l'importo della ritenuta, l'amministrazione finanziaria può rivolgersi direttamente al contribuente per ottenere le somme dovute a titolo di imposta” (Cassazione civile, sez. trib., 16 giugno 2006, n.14033).”
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