di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione tributaria civile, sentenza n. 19580 del 17 Settembre 2014. 

Nel caso di specie un lavoratore dipendente, a seguito di accertamento operato dal fisco (a seguito del quale erano risultati maggiori redditi tassabili, corrispostigli dal datore di lavoro, non dichiarati) ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale lamentando come fosse al tempo onere del proprio datore di lavoro provvedere al versamento del dovuto, tributi calcolati su base IRPEF.

Al di là della risoluzione del caso pratico, la questione assume rilevanza relativamente al principio di diritto enunciato dalla Suprema corte: tra sostituto d'imposta e sostituito intercorre rapporto giuridico di solidarietà passiva, data la peculiarità della materia tributaria, nei confronti dell'erario. 

Sostiene infatti la Corte che "non vi è dubbio che il rapporto si costituisce tra il sostituto d'imposta e il sostituito è quello dell'obbligazione solidale passiva con il Fisco, con la conseguente applicabilità dei principi disciplinanti tale tipo di obbligazioni, ivi compreso quello di cui all'art. 1306 codice civile, riguardante l'estensione del giudicato". 

E riferendosi in particolare alla figura del sostituto d'imposta la Corte spiega che "il sostituto d'imposta come colui che in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri [...] ed anche a titolo di acconto non toglie che anche il sostituito debba ritenersi già originariamente (e non solo in relazione alla fase della riscossione) obbligato solidale d'imposta, e quindi egli stesso soggetto al potere di accertamento ed a tutti i conseguenti oneri, in coerenza con i principi generali in materia di solidarietà passiva".


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