La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 8316/2009) ha stabilito che l'Irpef non versata dal datore può essere chiesta direttamente ai dipendenti e che fanno parte dell'imponibile anche gli assegni riscossi dal coniuge del contribuente.
Gli Ermellini hanno quindi precisato il seguente principio di diritto “il contribuente che abbia percepito somme soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto resta debitore principale dell'obbligazione tributaria: pertanto, qualora il sostituto non abbia versato all'erario l'importo della ritenuta, l'amministrazione finanziaria può rivolgersi direttamente al contribuente per ottenere le somme dovute a titolo di imposta”.
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