In attuazione di quanto stabilito dalla Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, fatta a l'Aja, il 25 ottobre 1980, la presente legge persegue il fine di accordare una protezione internazionale al minore contro gli effetti nocivi derivanti dal suo trasferimento o mancato rientro illecito e di stabilire procedure atte ad assicurare l'immediato rientro dello stesso nel proprio Stato di residenza abituale. La presente legge garantisce altresì la tutela dei diritti di affidamento e di visita concernenti il minore.
Salva diversa specificazione, ai termini più sotto elencati, ricorrenti nel testo della legge, deve essere attribuito il seguente significato: affidatario: la persona, istituzione o ente titolare, individualmente o congiuntamente, del diritto di custodia attribuito dalla legge dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno, da una decisione giudiziaria.....
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