Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter del 2 dicembre) ha reso noto di aver stabilito che le parcelle dei professionisti possono essere inviate direttamente all'indirizzo del lavoro del cliente (e ciò anche in assenza di un loro esplicito consenso) quando non vi è altro modo per contattarlo.
L'Autorità ha quindi chiarito che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, è lecito il trattamento di dati relativi all'interessato, anche senza il consenso di questi, quando tale trattamento è necessario al professionista per far valere un proprio diritto nei confronti del cliente.
Con questa decisione, il Garante ha giudicato infondato il ricorso di un dipendente comunale che si era rivolto all'Autorità per essere stato raggiunto presso la sede del lavoro da missive contenenti la parcella del proprio avvocato.
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