Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter del 29 maggio 2006) ha ribadito che non si possono inviare e-mail per pubblicizzare un prodotto o comunque un servizio, senza prima aver ottenuto il preventivo consenso del destinatario e ciò anche quando si tratta del primo invio.
Nel provvedimento è stato poi sottolineato che un indirizzo di posta elettronica quand'anche esso sia reperibile in rete, non autorizza comunque un suo uso indiscriminato.
Il Garante, infine, nel caso di specie, ha reso noto di aver obbligato la società 'rea' di aver inviato pubblicità senza il consenso dell'interessato, di cancellare dal proprio data base i dati personali del ricorrente.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Legge elettorale. Personale, eguale, libero e segreto: che cosa resta del nostro voto
- Fine vita: la Consulta legittima la disciplina
- Errore del notaio: se lo scopri dopo quindici anni perdi la casa e nessuno paga il danno
- Associazioni professionali: quando è dovuta l'IRAP
- Fuga dopo incidente stradale: niente riduzione sospensione patente


