La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 19138/2008) ha stabilito che paga l'Irap il professionista che fa parte di uno studio associato anche sulle attività diverse da quelle svolte in forma associata e anche se, di fatto, non ha collaboratori. In particolare, la Corte ha affermato che "l'esistenza di una autonoma organizzazione, costituente il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni, indicati nell'art. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, non deve essere intesa in senso soggettivo, ma oggettivo, nel senso di esigere un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui; che tale organizzazione è riscontrabile ogni qualvolta il professionista, si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghi beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività, costituendo indice di tale eccedenza, fra l'altro, l'avvenuta deduzione dei relativi costi ai fini dell'Irfep o dell'Iva, ed incombendo al contribuente che agisce per il rimborso dell'imposta, indebitamente versata, l'onere di provare l'assenza delle predette condizioni".
I Giudici hanno poi precisato che "con riferimento a tale ultimo profilo del principio sopra enunciato, va precisato che l'accertamento deve essere compiuto con riferimento ai singoli anni d'imposta controversi, in ordine ai quali è stato chiesto il rimborso dell'Irap, atteso che il possesso di tale autonoma organizzazione, com'è facile immaginare, può variare nel tempo essendo libero il professionista di svolgere la propria opera attraverso l'ausilio di essa oppure svolgerla personalmente e senza l'aiuto di una particolare organizzazione".
Infine la Corte ha rilevato che "ove il professionista sia inserito in uno studio associato, secondo l'id quod plerumque accidit, sebbene svolga anche una distinta e separata attività professionale (diversa da quella svolta in forma associata), egli deve dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi recati proprio dalla sua adesione alla detta associazione che, proprio in ragione della sua forma collettiva, normalmente fa conseguire ai suoi aderenti utilità altre e aggiuntive, che non si esauriscono in quella della separata attività collettiva, in quanto, solitamente, queste ultime comportano anche altri vantaggi (come ad es.: le sostituzioni in attività - materiali e professionali - da parte di colleghi di studio; l'utilizzazione di una segreteria o di locali di lavoro comuni; la possibilità di conferenze e colloqui professionali o altre attività allargate; l'utilizzazione di servizi collettivi e quant'altro caratterizzi l'attività svolta in associazione professionale) che comportano vantaggi organizzativi e incrementativi della ricchezza prodotta".

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