La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 15103/02, ha stabilito che la liquidazione del danno morale deve necessariamente essere effettuata sulla basa di criteri equitativi che tengano conto, tra l'altro, della gravità del reato. Tale gravità, precisano i Giudici del Palazzaccio, va desunta da una serie di elementi tra i quali l'intensità del dolo e il grado della colpa “intendendosi per tale il livello di essa e non già l'entità dell'apporto causale del danneggiante alla determinazione dell'evento, da considerare, invece, a norma dell'art. 1227 cod. civ., ai fini della diminuzione del risarcimento”.
Corte di Cassazione sentenza n. 15103/02
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