La S.C. ha stabilito che il trasferimento di risorse infragruppo (ovvero tra società appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale) quando venga effettuato a vantaggio di una società già in difficoltà economiche, non è consentito e deve essere qualificato come vera e propria distrazione ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 216 della legge fallimentare.
Tale norma punisce, tra le altre, la condotta dell'imprenditore che, se dichiarato fallito, abbia «distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni».
Considerato che due diverse società, pur appartenendo allo stesso Gruppo, conservano personalità giuridiche distinte ne deriva che i creditori della società depauperata mai potrebbero rivalersi dei loro crediti inseguendo i beni ceduti da una società all'altra.
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