Il dies a quo da cui comincia a decorre la prescrizione quinquennale per poter esperire l'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società, decorre dal momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado di venire a conoscenza dell'insufficienza del patrimonio sociale ai fini della soddisfazione dei loro crediti. È questo il contenuto della sentenza n. 621, depositata il 17 gennaio 2012. In particolare gli Ermellini hanno spiegato che detta "insufficienza", consistente nell'eccedenza delle passività sulle attività, non corrisponde alla perdita integrale del capitale sociale, che può verificarsi anche in presenza di un pareggio tra attivo e passivo, né allo stato d'insolvenza di cui all'articolo 5 della legge fallimentare
, trattandosi di una condizione di squilibrio patrimoniale più grave e definitiva, la cui emersione non coincide necessariamente con la dichiarazione di fallimento, potendo essere anteriore o posteriore. Secondo la ricostruzione della vicenda, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza, respingeva l'appello proposto dall'amministratore avverso la sentenza del Tribunale che, accogliendo la domanda ex art. 146 della legge fallimentare, svolta nei suoi confronti dal curatore fallimentare, lo aveva condannato al pagamento di una somma di danaro a titolo di risarcimento del danno subito dalla società e dai creditori sociali in conseguenza delle illecite condotte, omissive e/o commissive, da lui tenute quale amministratore della società poi fallita.
La Corte territoriale respingeva, in primo luogo, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'amministratore, rilevando che, ogni qualvolta non sia possibile individuare con esattezza la data a partire dalla quale il patrimonio sociale è divenuto insufficiente al soddisfacimento dei crediti, il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità di cui all'art. 2394 c.c., decorre dalla data della dichiarazione di fallimento. Su ricorso per Cassazione proposto dall'amministratore, la Corte, confermando che il dies a quo da cui comincia a decorre la prescrizione quinquennale per poter esperire l'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società, decorre dal momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado di venire a conoscenza dell'insufficienza del patrimonio sociale ai fini della soddisfazione dei loro crediti, ha poi precisato che grava sull'amministratore, che eccepisca la prescrizione dell'azione di responsabilità promossa nei suoi confronti dal curatore, di provare non solo la preesistenza al fallimento dello stato di incapienza patrimoniale della società, ma anche la sua conoscibilità da parte dei creditori.
Consulta testo sentenza n. 621/2012

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