L'azione dei creditori di srl verso gli amministratori alla luce delle riforme del diritto societario

di Alessia Vannicola - 

La responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali

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Prima della riforma del diritto societario apportata dal D.Lgs. n. 6/2003 la responsabilità degli amministratori era espressamente disciplinata solo per le società per azioni.

In particolare, l'art. 2394 c.c., prevede che "gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale".

I creditori sociali sono, pertanto, legittimati ad agire nei confronti degli amministratori responsabili di aver causato la insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei loro crediti.

L'azione, per la tesi attualmente maggioritaria, ha natura extracontrattuale e si prescrive nel termine di 5 anni, decorrenti, per consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla conoscenza obiettiva della insufficienza patrimoniale da parte del ceto creditorio (art. 2949 c.c.).

Nelle società a responsabilità limitata, la disciplina della responsabilità degli amministratori è dettata dall'art. 2476 c.c. che, tuttavia, non prevede espressamente la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali.

Tuttavia, in virtù del richiamo operato dall'art. 2487 comma 2 c.c., viene riconosciuta la legittimazione dei creditori sociali di s.r.l. ad agire nei confronti degli amministratori di responsabili della insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti.

Riforma del diritto societario - D.lgs. 17 gennaio n. 6/2003

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La riforma del diritto societario, attuata con D.Lgs. n. 6/2003, si è posta l'obiettivo di creare una disciplina autonoma della società a responsabilità limitata, governata dal "principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci" (art. 3 legge delega n. 366/2001).

Per effetto di tale riforma è stato abrogato il richiamo operato dall'art. 2487 comma 2 c.c. alla disciplina della s.p.a., con la conseguenza che la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali di s.r.l. non risultava più contemplata, nemmeno attraverso il richiamo dell'art. 2394 c.c.

La modifica ha dato adito ad un annoso dibattito, giurisprudenziale e dottrinale, circa la legittimazione dei creditori sociali all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di s.r.l.

La tesi minoritaria esclude la legittimazione dei creditori sociali all'esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c., ritenendo innanzitutto che il vuoto legislativo fosse una consapevole scelta del legislatore, in linea con l'obiettivo della riforma di creare una disciplina autonoma della s.r.l., rispetto alla s.p.a. (cfr Tribunale Milano 25 gennaio 2006; Tribunale Verona 16 aprile 2012; in dottrina Sergio Di Amato, "l'azione di responsabilità nella nuova disciplina della società a responsabilità limitata" Giur. Comm. 2003, I, 301).

Inoltre, al fine di superare la contestata violazione del principio di uguaglianza, i sostenitori della tesi negativa ritenevano che, in ogni caso, i creditori sociali avevano il diritto/potere di tutelare i proprio interessi sia tramite l'azione aquilana per lesione del credito, sia tramite l'esercizio dell'azione sociale in via surrogatoria.

La tesi positiva e maggioritaria, invece, esclude che l'obiettivo della riforma fosse quello di eliminare l'azione di responsabilità dei creditori sociali per inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, ritenendo che la mancata previsione dell'azione sia il frutto di una mera lacuna normativa, bisognosa di intervento legislativo.

Quanto alle argomentazioni giuridiche poste a fondamento della tesi maggioritaria, si ritiene che il vuoto normativo non risulta coordinato con la disciplina della società a responsabilità limitata e, nello specifico, con:

- la previsione della responsabilità degli amministratori dei danni arrecati ai creditori sociali prevista dagli artt. 2485, 2486 comma 2 c.c.;

- la responsabilità per i danni cagionati ai creditori sociali nell'ipotesi di società in fase di liquidazione (art. 2491 c.c.);

- il richiamo operato dall'art. 2477 ult. com. c.c. in virtù del quale i creditori sociali possono esperire l'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci;

- l'art. 2497 c.c. secondo cui le società ed enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società sono responsabili nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società.

Responsabilità amministratori di srl alla luce del nuovo codice della crisi

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Il dibattito giurisprudenziale e dottrinale inerente alla legittimazione dei creditori di s.r.l. ad esercitare l'azione di responsabilità contro gli amministratori per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale sembra essere sopita alla luce della riforma attuata con l'entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (D.LGS. 12 gennaio 2019 n. 14)

Nello specifico l'art. 378 CCI prevede che all'art. 2476 c.c. dopo il quinto comma è aggiunto che "gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quanto il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi".

La modifica, ai sensi dell'art. 389 CCI, con riferimento all'articolo in commento, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto (16 marzo 2019).

In conclusione, la riforma non ha fatto altro che confermare l'orientamento interpretativo prevalente, in dottrina e in giurisprudenza, circa la legittimazione dei creditori sociali di s.r.l. all'azione di responsabilità contro gli amministratori.


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