Per la Cassazione (sent. 15700 dell'8 novembre 2003) l'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva
A norma dell'art. 2304 del Codice Civile i creditori di una società di persone (anche se in liquidazione) non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo aver escusso preventivamente il patrimonio sociale.

Tale disposizione, chiarisce ora la Corte di Cassazione (sent. 15700 dell'8 novembre 2003), ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società.

Al creditore, pertanto, non è precluso di ottenere (in sede di cognizione) un titolo esecutivo nei confronti del singolo socio per poter iscrivere ipoteca sui suoi beni immobili e poter agire in via esecutiva contro di lui una volta che il patrimonio sociale sia risultato incapiente o insufficiente al soddisfacimento del credito.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: