Con la sentenza n. 11311 depositata il 23 maggio 2011 la Terza sezione civile della Corte di cassazione ha stabilito che il titolo esecutivo conseguito nei confronti di una società di persone abilita il creditore ad agire direttamente in via esecutiva anche contro i soci illimitatamente responsabili. I giudici del terza sezione civile del Palazzaccio hanno precisato che in questo caso il mandato ad litem conferito dal primo (creditore) per il giudizio di cognizione con la società si estende anche la precetto intimato nei confronti di detti soci. Secondo la ricostruzione della vicenda, un socio di una società di persone aveva impugnato il precetto di pagamento emesso da un creditore sociale. Egli aveva sostenuto a sostegno che la procura
, conferita al difensore del creditore nell'atto di citazione (relativo alla domanda di condanna della società di persone), non gli avrebbe permesso di agire anche nei confronti del socio. Nonostante l'accoglimento della domanda del socio da parte dei giudici di Appello, la Corte di Cassazione, ribaltando il verdetto iniziale, ha accolto il ricorso del creditore.

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