In tema di atto di pignoramento, con la sentenza n. 1687, depositata il 7 febbraio 2012, la terza sezione civile del Palazzaccio ha ricordato che è valido l'atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore al quale il creditore abbia conferito procura
alla lite nell'atto di precetto. "L'atto di pignoramento - hanno spiegato i giudici, riprendendo un orientamento già consolidato in materia (Cass. n. 5910/06; Cass. n. 27943/05) - a norma dell'articolo 170 e 125 del codice di procedura civile, deve essere sottoscritto dal creditore pignorante (se sta in giudizio personalmente) o dal suo difensore, munito di procura la quale, una volta rilasciata, ha validità per tutto il procedimento esecutivo (articolo 83 del codice di procedura civile)". Secondo la ricostruzione della vicenda, il Tribunale rigettava l'opposizione agli atti esecutivi
proposta dal debitore nei confronti di un'impresa di costruzioni in liquidazione e di una s.a.s. in ordine alla nullità e/o inesistenza dell'atto di pignoramento immobiliare. Avverso la decisione del Tribunale, il debitore proponeva ricorso per cassazione sostenendo la mancata sottoscrizione da parte del creditore dell'atto complesso di pignoramento. Disattendendo la censura, i giudici della terza sezione civile ha precisato che "l'atto di pignoramento (…) a corredo del la censura, riporta tutti gli elementi idonei a farlo ritenere sottoscritto dal difensore per cui non si può parlare di alcuna nullità od inesistenza e, quindi, va detto che esso costituiva valida domanda esecutiva, come correttamente ritenuto dal giudice a quo".
Consulta testo sentenza n. 1687/2012

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