La legge Pinto n. 89/2011 agli articoli 5 quinques e 5 sexies sancisce precise regole per il pignoramento azionabile dal creditore dell'indennizzo per soddisfare il suo credito

Indennizzo legge Pinto: ammesso solo pignoramento contabile

La Cassazione n. 35677/2022 (sotto allegata) chiarisce che il creditore di somme che gli sono state riconosciute in virtù dalla Legge Pinto non può eseguire pignoramenti diversi da quello contabile previsto dalla legge n. 89/2001.

Decisione che vien presa perché un soggetto ottiene l'indennizzo previsto dalla Legge Pinto per le lungaggini del processo ed agisce con pignoramento presso terzi per ottenere il esecutivamente il pagamento del credito vantato.

Il Giudice dell'esecuzione dichiara però l'estinzione della procedura e il ricorrente si oppone alla decisione (con cui si precisa la limitazione del diritto di agire esecutivamente con il pignoramento contabile), perché subordinato alla previsione di fondi pignorabili da parte della PA.

Opposizione che il Tribunale rigetta e che il ricorrente censura in sede di legittimità. Nel ricorso il creditore lamenta la violazione di alcune norme, anche sovranazionali, che limitano ingiustamente il diritto di agire coattivamente per ottenere la tutela giurisdizionale effettiva e il diritto di credito vantato.

La Cassazione però rigetta il ricorso in quanto le disposizioni di cui agli articoli 5 quinques e art. 5 sexies comma 11 della legge n. 89/2001 legittimano i creditori dell'equo indennizzo ad eseguire il solo pignoramento contabile delle somme, vietando di pignorare i crediti della PA ai sensi dell'art. 543 c.p.c o beni mobili o immobili parte del patrimonio disponibile dell'amministrazione statale.

Scarica pdf Cassazione n. 35677/2022
Vedi anche:
La legge Pinto - Guida, testo della legge e Modelli
Approfondimenti vari sulla legge pinto

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