La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 941/2005) ha stabilito che "l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società, esperibile, ex art. 2394 c. c., dai creditori sociali è soggetta a prescrizione quinquennale con decorso non già dalla commissione dei fatti integrativi di tale responsabilità, bensì dal (successivo) momento dell'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti (art. 2394, comma secondo, c. c., che subordina la proponibilità dell'azione al manifestarsi dell'evento dannoso), momento che, non coincidendo con il determinarsi dello stato di insolvenza, ben può risultare anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento".
I Giudici di Piazza Cavour hanno inoltre precisato che "l'onere della prova della preesistenza al fallimento dello stato di insufficienza patrimoniale della società spetta, poi, al soggetto (amministratore o sindaco) che, convenuto in giudizio a seguito dell'esperimento della detta azione di responsabilità, ne eccepisca l'avvenuta prescrizione, senza che, all'uopo, tale onere possa dirsi assolto mediante la generica deduzione, priva di qualsiasi altro utile elemento di fatto a sostegno dell'assunto, secondo cui l'insufficienza patrimoniale si sarebbe manifestata (come nel caso di specie) già al momento della messa in liquidazione della società, non essendo il procedimento di liquidazione necessariamente determinato dalla eccedenza delle passività sulle attività patrimoniali, e non implicando, altresì, la perdita integrale del capitale sociale una consequenziale perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale".
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano, senza invocare alcuna specifica violazione di legge od illogicità della motivazione, che la Corte d'Appello avrebbe errato nell'affermare che la voce di ^(c2a3) 129.800.000 costituisse un finanziamento ripetibile, da considerare nel passivo della società fallita ai fini del calcolo dell'intervenuta perdita del capitale sociale oltre il terzo, anziché un conferimento in conto capitale, come tale irripetibile. Osservano che il Tribunale aveva rilevato che nella specie si trattava di conferimento, irripetibile ad nutum, ancorché iscritto in bilancio come "conto finanziamento" perché l'assemblea del 25.6.1981 aveva ratificato il "finanziamento dei soci gratuito in conto capitale" deliberato dal consiglio di amministrazione il 18.9.1980.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono che la Corte avrebbe errato nel collocare il verificarsi dell'insufficienza patrimoniale della Si. S.p.A. alla data del fallimento, perché nella stessa relazione prodotta dalla curatela risultava che la società aveva cessato di operare verso la fine del 1983, sì che in tale periodo era già evidente l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i creditori.
Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano che la Corte d'Appello abbia ritenuto che nel 1983 essi fossero ancora in carica come sindaci. Osservano che essi erano stati nominati dall'assemblea del 12.1.1980 per un triennio, sì che l'incarico sarebbe scaduto il 12.1.1983. Le dimissioni erano state presentate il 9.5.1981 ed accettate dal presidente del consiglio di amministrazione il 27.6.1981, con lettera con cui questi si era anche impegnato a ricostituire il collegio sindacale. Affermano che essi non erano tenuti a rimanere in carica sino alla ricostituzione del collegio sindacale perché tale obbligo non era previsto per legge, dovendosi quantomeno dubitare dell'applicabilità del regime della prorogatio previsto per gli amministratori dall'art. 2385 c. c.. Né poteva affermarsi che i sindaci fossero rimasti in carica, come sarebbe risultato secondo la sentenza impugnata, dai verbali delle assemblee tenutesi nel 1984, perché le dimissioni non potevano essere oggetto di revoca tacita una volta prodottosi l'effetto giuridico ad esse proprio. La Corte non avrebbe inoltre tenuto conto delle dichiarazioni dei testi Ca. e Pa. che avevano dichiarato di essersi recati ogni sabato presso lo studio del prof. Ar. An. e di non aver mai assistito a nessuna riunione assembleare. All'atto delle dimissioni dei ricorrenti ad essi sarebbero subentrati in via automatica, ai sensi dell'art. 2401 c. c., i sindaci supplenti Se. Ma. e An. St. e la circostanza che nelle assemblee del 1984 non si fosse dato atto dell'intervenuto mutamento del collegio sindacale, non avrebbe potuto comportare altra conseguenza che la nullità delle assemblee stesse.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
I ricorrenti si dolgono della determinazione del deficit di bilancio, relativamente all'anno 1983, effettuata dalla Corte d'Appello considerando nel passivo la voce di debito relativa all'ammontare di 129.800.000, ritenuta costituire un finanziamento soci e non un versamento in conto capitale, come tale irripetibile in quanto non suscettibile di restituzione ai soci se non in occasione della liquidazione della società.
La censura in realtà attiene alla valutazione delle risultanze degli elementi di prova acquisiti al giudizio, correttamente motivata dalla Corte di merito sulla base della qualificazione data alla voce del passivo nel bilancio della società, dal quale risultava appunto trattarsi di finanziamento.
I ricorrenti deducono in senso contrario un passo della motivazione della sentenza di primo grado, che peraltro si riferisce al diverso problema della determinazione del danno risarcibile, avendo il Tribunale, come ha osservato la stessa sentenza impugnata, ritenuto di dover qualificare il finanziamento di oltre 129 milioni come soggetto a ripetizione in qualsiasi momento.
I ricorrenti oppongono alla valutazione delle emergenze di causa compiuta dai giudici del merito una propria, diversa, valutazione di quelle stesse circostanze, formulando quindi in questi termini una censura inammissibile in questa sede.
Il secondo motivo di ricorso non è fondato.
Questa Corte ha affermato che l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società, esperibile, ex art. 2394 c. c., dai creditori sociali (ovvero, come nella specie, dal curatore fallimentare della società poi fallita, ex art. 146 L.F.), è soggetta a prescrizione quinquennale con decorso non già dalla commissione dei fatti integrativi di tale responsabilità, bensì dal (successivo) momento dell'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti (art. 2394, comma secondo, c. c., che subordina la proponibilità dell'azione al manifestarsi dell'evento dannoso), momento che, non coincidendo con il determinarsi dello stato di insolvenza, ben può risultare anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento. L'onere della prova della preesistenza al fallimento dello stato di insufficienza patrimoniale della società spetta, poi, al soggetto (amministratore o sindaco) che, convenuto in giudizio a seguito dell'esperimento della detta azione di responsabilità, ne eccepisca l'avvenuta prescrizione, senza che, all'uopo, tale onere possa dirsi assolto mediante la generica deduzione, priva di qualsiasi altro utile elemento di fatto a sostegno dell'assunto, secondo cui l'insufficienza patrimoniale si sarebbe manifestata (come nel caso di specie) già al momento della messa in liquidazione della società, non essendo il procedimento di liquidazione necessariamente determinato dalla eccedenza delle passività sulle attività patrimoniali, e non implicando, altresì, la perdita integrale del capitale sociale una consequenziale perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale (Cass. civ., sez. I, 28.05.1998, n. 5287, in Fallimento, 1999, 437).
Anche il terzo motivo di ricorso non è fondato.
Questa Corte ha affermato che in tema di funzionamento del collegio sindacale di una società di capitali, la rinunzia di un sindaco effettivo - a meno che non sia diversamente disposto dallo statuto sociale - ha effetto immediato, indipendentemente dalla sua accettazione da parte dell'assemblea, quando sia possibile l'automatica sostituzione del dimissionario con un sindaco supplente (Sez. I, 09.10.1986, n. 5928, in Dir. fall. 1987, II, 422). Nel caso in esame la Corte di merito ha accertato, con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede, che già il sindaco effettivo St. era decaduto dalla carica ed era stato sostituito con uno dei sindaci supplenti, sì che non poteva farsi luogo a sostituzione automatica dei ricorrenti sindaci dimissionari ai sensi dell'art. 2401, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 27/01/1992 n. 88 (art. 23). Ed ancora, con valutazione in fatto insindacabile in questa sede, la Corte di merito ha accertato che i ricorrenti erano stati prorogati nella funzione, desumendo tale circostanza sia dalla presenza di Ar. An. e di Ma. Co. Ma. alle assemblee del 26.6.1984 e del 30.6.1984 sia dalla lettera scritta da Ar. An. in qualità di sindaco in data 2.7.1984 al Ministero del Tesoro per un rimborso IVA. Peraltro la Corte d'Appello ha ritenuto che i testi Ca. e Pa. chiamati a rispondere sulla circostanza se nello studio di Ar. An. vi fossero state riunioni di sabato (dovendosi ritenere in caso negativo che le assemblee della Si. S.p.A. non si fossero tenute, contrariamente a quanto risultava dai verbali delle medesime, con conseguente falsità dell'attestazione della presenza dei ricorrenti in qualità di sindaci) fossero stati generici, essendosi limitati a dichiarare di non aver mai visto effettuare riunioni di sabato nello studio di Ar. An., dichiarazioni queste ultime non risolutive per escludere che le assemblee fossero mai state tenute.
Va infine aggiunto che la Corte di merito ha affermato che vi fu prorogatio dei sindaci nella funzione, e non, come affermano erroneamente i ricorrenti, che le dimissioni, già efficaci, sarebbero state oggetto di un'inammissibile successiva revoca tacita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi € 3.200,00 di cui € 3.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Leggi la motivazione della sentenza
Corte di Cassazione Prima Sezione Civile Sentenza 18/01/2005, n. 941Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano, senza invocare alcuna specifica violazione di legge od illogicità della motivazione, che la Corte d'Appello avrebbe errato nell'affermare che la voce di ^(c2a3) 129.800.000 costituisse un finanziamento ripetibile, da considerare nel passivo della società fallita ai fini del calcolo dell'intervenuta perdita del capitale sociale oltre il terzo, anziché un conferimento in conto capitale, come tale irripetibile. Osservano che il Tribunale aveva rilevato che nella specie si trattava di conferimento, irripetibile ad nutum, ancorché iscritto in bilancio come "conto finanziamento" perché l'assemblea del 25.6.1981 aveva ratificato il "finanziamento dei soci gratuito in conto capitale" deliberato dal consiglio di amministrazione il 18.9.1980.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono che la Corte avrebbe errato nel collocare il verificarsi dell'insufficienza patrimoniale della Si. S.p.A. alla data del fallimento, perché nella stessa relazione prodotta dalla curatela risultava che la società aveva cessato di operare verso la fine del 1983, sì che in tale periodo era già evidente l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i creditori.
Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano che la Corte d'Appello abbia ritenuto che nel 1983 essi fossero ancora in carica come sindaci. Osservano che essi erano stati nominati dall'assemblea del 12.1.1980 per un triennio, sì che l'incarico sarebbe scaduto il 12.1.1983. Le dimissioni erano state presentate il 9.5.1981 ed accettate dal presidente del consiglio di amministrazione il 27.6.1981, con lettera con cui questi si era anche impegnato a ricostituire il collegio sindacale. Affermano che essi non erano tenuti a rimanere in carica sino alla ricostituzione del collegio sindacale perché tale obbligo non era previsto per legge, dovendosi quantomeno dubitare dell'applicabilità del regime della prorogatio previsto per gli amministratori dall'art. 2385 c. c.. Né poteva affermarsi che i sindaci fossero rimasti in carica, come sarebbe risultato secondo la sentenza impugnata, dai verbali delle assemblee tenutesi nel 1984, perché le dimissioni non potevano essere oggetto di revoca tacita una volta prodottosi l'effetto giuridico ad esse proprio. La Corte non avrebbe inoltre tenuto conto delle dichiarazioni dei testi Ca. e Pa. che avevano dichiarato di essersi recati ogni sabato presso lo studio del prof. Ar. An. e di non aver mai assistito a nessuna riunione assembleare. All'atto delle dimissioni dei ricorrenti ad essi sarebbero subentrati in via automatica, ai sensi dell'art. 2401 c. c., i sindaci supplenti Se. Ma. e An. St. e la circostanza che nelle assemblee del 1984 non si fosse dato atto dell'intervenuto mutamento del collegio sindacale, non avrebbe potuto comportare altra conseguenza che la nullità delle assemblee stesse.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
I ricorrenti si dolgono della determinazione del deficit di bilancio, relativamente all'anno 1983, effettuata dalla Corte d'Appello considerando nel passivo la voce di debito relativa all'ammontare di 129.800.000, ritenuta costituire un finanziamento soci e non un versamento in conto capitale, come tale irripetibile in quanto non suscettibile di restituzione ai soci se non in occasione della liquidazione della società.
La censura in realtà attiene alla valutazione delle risultanze degli elementi di prova acquisiti al giudizio, correttamente motivata dalla Corte di merito sulla base della qualificazione data alla voce del passivo nel bilancio della società, dal quale risultava appunto trattarsi di finanziamento.
I ricorrenti deducono in senso contrario un passo della motivazione della sentenza di primo grado, che peraltro si riferisce al diverso problema della determinazione del danno risarcibile, avendo il Tribunale, come ha osservato la stessa sentenza impugnata, ritenuto di dover qualificare il finanziamento di oltre 129 milioni come soggetto a ripetizione in qualsiasi momento.
I ricorrenti oppongono alla valutazione delle emergenze di causa compiuta dai giudici del merito una propria, diversa, valutazione di quelle stesse circostanze, formulando quindi in questi termini una censura inammissibile in questa sede.
Il secondo motivo di ricorso non è fondato.
Questa Corte ha affermato che l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società, esperibile, ex art. 2394 c. c., dai creditori sociali (ovvero, come nella specie, dal curatore fallimentare della società poi fallita, ex art. 146 L.F.), è soggetta a prescrizione quinquennale con decorso non già dalla commissione dei fatti integrativi di tale responsabilità, bensì dal (successivo) momento dell'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti (art. 2394, comma secondo, c. c., che subordina la proponibilità dell'azione al manifestarsi dell'evento dannoso), momento che, non coincidendo con il determinarsi dello stato di insolvenza, ben può risultare anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento. L'onere della prova della preesistenza al fallimento dello stato di insufficienza patrimoniale della società spetta, poi, al soggetto (amministratore o sindaco) che, convenuto in giudizio a seguito dell'esperimento della detta azione di responsabilità, ne eccepisca l'avvenuta prescrizione, senza che, all'uopo, tale onere possa dirsi assolto mediante la generica deduzione, priva di qualsiasi altro utile elemento di fatto a sostegno dell'assunto, secondo cui l'insufficienza patrimoniale si sarebbe manifestata (come nel caso di specie) già al momento della messa in liquidazione della società, non essendo il procedimento di liquidazione necessariamente determinato dalla eccedenza delle passività sulle attività patrimoniali, e non implicando, altresì, la perdita integrale del capitale sociale una consequenziale perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale (Cass. civ., sez. I, 28.05.1998, n. 5287, in Fallimento, 1999, 437).
Anche il terzo motivo di ricorso non è fondato.
Questa Corte ha affermato che in tema di funzionamento del collegio sindacale di una società di capitali, la rinunzia di un sindaco effettivo - a meno che non sia diversamente disposto dallo statuto sociale - ha effetto immediato, indipendentemente dalla sua accettazione da parte dell'assemblea, quando sia possibile l'automatica sostituzione del dimissionario con un sindaco supplente (Sez. I, 09.10.1986, n. 5928, in Dir. fall. 1987, II, 422). Nel caso in esame la Corte di merito ha accertato, con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede, che già il sindaco effettivo St. era decaduto dalla carica ed era stato sostituito con uno dei sindaci supplenti, sì che non poteva farsi luogo a sostituzione automatica dei ricorrenti sindaci dimissionari ai sensi dell'art. 2401, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 27/01/1992 n. 88 (art. 23). Ed ancora, con valutazione in fatto insindacabile in questa sede, la Corte di merito ha accertato che i ricorrenti erano stati prorogati nella funzione, desumendo tale circostanza sia dalla presenza di Ar. An. e di Ma. Co. Ma. alle assemblee del 26.6.1984 e del 30.6.1984 sia dalla lettera scritta da Ar. An. in qualità di sindaco in data 2.7.1984 al Ministero del Tesoro per un rimborso IVA. Peraltro la Corte d'Appello ha ritenuto che i testi Ca. e Pa. chiamati a rispondere sulla circostanza se nello studio di Ar. An. vi fossero state riunioni di sabato (dovendosi ritenere in caso negativo che le assemblee della Si. S.p.A. non si fossero tenute, contrariamente a quanto risultava dai verbali delle medesime, con conseguente falsità dell'attestazione della presenza dei ricorrenti in qualità di sindaci) fossero stati generici, essendosi limitati a dichiarare di non aver mai visto effettuare riunioni di sabato nello studio di Ar. An., dichiarazioni queste ultime non risolutive per escludere che le assemblee fossero mai state tenute.
Va infine aggiunto che la Corte di merito ha affermato che vi fu prorogatio dei sindaci nella funzione, e non, come affermano erroneamente i ricorrenti, che le dimissioni, già efficaci, sarebbero state oggetto di un'inammissibile successiva revoca tacita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi € 3.200,00 di cui € 3.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.





