L'art. 2585, 2° comma cod. civ., che prevede l'intervento del tribunale nel caso in cui gli amministratori non accertino il verificarsi di una causa di scioglimento della società e non procedano agli adempimenti di cui all'art. 2484 cod. civ., deve ritenersi operante sia in caso di inerzia dell'organo gestorio che di quello di controllo. Tale norma, infatti, sanziona la violazione da parte degli amministratori dell'obbligo di dichiarare l'avvenuta verificazione di una causa di scioglimento della società, così dirimendo i conflitti interni agli organi sociali mediante l'attribuzione ad ogni socio, amministratore o sindaco del potere di chiederne l'accertamento.
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