Quando un bene mobile soggetto all'iscrizione nei pubblici registri (ad esempio un autovettura) non è stato ancora iscritto, può essere acquistato da parte del possessore di buona fede secondo le modalità di cui all'art. 1153 cod. civ., senza che la mancanza dei documenti necessari alla sua utilizzazione possa influire sulla buona fede dell'acquisto. Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. n. 15810 dell'11.11.02), precisando che tali documenti, “essendo preordinati a consentire l'utilizzazione ordinaria del bene (nella specie, documenti di circolazione), si pongono, rispetto a quest'ultimo, in rapporto di complementarietà funzionale, costituendone, per l'effetto, pertinenze che, ai sensi dell'art. 818 c.c., vengono "ipso facto" acquistate dal proprietario della cosa principale”.
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