Anche una semplice carezza sulle ascelle e sulle spalle può costituire violenza sessuale. A sancirlo è una sentenza della Corte di Cassazione (III sezione penale, sentenza n. 4538) che ha confermato la condanna a due anni e due mesi di reclusione ad un professionista che aveva costretto una sua praticante "a subire atti sessuali consistiti nell'infilare la mano sotto la maglietta e nell'accarezzarle le spalle e le ascelle in corrispondenza del seno". Inizialmente fu la pacca sul sedere a fare discutere gli 'ermellini': se "repentina" e isolata", affermarono nel 2001, non costituisce reato. Poi ci ripensarono e dopo circa due anni dissero che anche se "fugace" e tale da non soddisfare del tutto "l'istinto sessuale", la pacca sul sedere e' pur sempre da mettere al bando. Stesso discorso a proposito dello stupro con i jeans, "un indumento - scrissero nel '98 - che non puo' essere tolto senza la collaborazione fattiva di chi lo indossa". Anche quella volta la Corte ebbe un ripensamento dopo appena un anno e stabilirono che pure se si indossano i jeans ci puo' essere violenza.
Forse soltanto sulla palpata al seno, la Corte non ha mai nutrito dubbi: la 'mano morta' e' sempre violenza. A parlare poi del cd. "bacio rubato", sono stati versati fiumi di inchiostro per finire con dichiarare che è vietatissimo se "estorto a labbra chiuse". Chi non ricorda la classifica sui baci off limits? Il "bacio alla russa", ossia sulla bocca è solo una forma di saluto e ciò vale anche in certi "contesti familiari o parentali, in cui il bacio sulla bocca tra parenti e' solo un gesto d'affetto, privo di connotazioni sessuali penalmente irrilevanti". Ma è sempre la corte a scrivere che "non soltanto il bacio alla francese, profondo o penetrante, col contatto delle lingue, ma anche il bacio limitato al semplice contatto delle labbra configura un atto sessuale idoneo a invadere la sfera intima del soggetto passivo", se viene schioccato senza consenso. Tra divieti e liberalizzazioni, stando alla Corte si puo' ancora oggi fare piedino ma guai a sfiorare il polso di una donna, "è zona "altamente erogena". Insomma anche questa volta la Cassazione è chiamata a dire la sua sull'anatomia delle donne e a dettare regole e divieti. In questo caso è toccato alle ascelle! La Corte ha sottolineato che il fatto, pur meritando le attenuanti generiche per la 'tenuita' del fatto, va punito come vera e propria violenza sessuale. Ma cosa era realmente successo? Sulla base di quanto si ricostruisce nella sentenza l'uomo si era avvicinato alla "vittima" mentre era "intenta ad effettuare alcune registrazioni, le aveva chiesto di sciogliersi i capelli e e lei aveva dato seguito alla richiesta". L'uomo a quel punto "si era accostato alla ragazza e aveva iniziato a toccarle i capelli senza che lei avesse il coraggio di reagire perche' spaventata". Infilata la mano nella maglietta, aveva quindi "cominciato ad accarezzarle la schiena spingendo la mano sotto l'ascella sinistra verso il seno". La ragazza dopo aver raccontato la vicenda al fidanzato e ai genitori ha deciso di sporgere denuncia e di qui il processo che ha portato alla suddetta condanna. L'imputato ricorrendo in Cassazione aveva sostenuto l'inattendibilità della ragazza che, a suo dire, "non aveva rifiutato i suoi corteggiamenti", anzi "lo aveva provocato". Di diverso avviso la Corte che ha evidenziato come "la testimonianza della persona offesa era stata asseverata dai prossimi congiunti e dal fidanzato i quali hanno confermato che la vittima, nell'immediatezza del fatto, piangendo si era confidata con loro".

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