Avv. Roberto Cataldi |

Cassazione: falso professionista? Scattano le manette anche se le prestazioni sono gratuite

Giro di vite della Cassazione contro chi esercita abusivamente una professione. E questo anche se le prestazioni sono gratuite. La Corte, infatti, con la sentenza 42790/2007 ha stretto le maglie contro i falsi professionisti lanciando un monito chiaro: commette reato chi non avendone titolo esercita un'attività che non gli compete. E ciò anche se questo si verifica per un solo giorno e senza ricavo alcuno. Ai fini della configurabilita' del delitto di esercizio abusivo di una professione - spiega la Corte - "non e' necessario il compimento di una serie di atti, ma e' sufficiente il compimento di un'unica ed isolata prestazione riservata ad una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione, mentre non rileva la mancanza di scopo di lucro nell'autore o l'eventuale consenso del destinatario della prestazione, in quanto l'interesse leso, essendo di carattere pubblico, e' indisponibile".
E' stata così accolta la tesi della Procura generale presso la Corte d'Appello di Firenze che aveva proposto ricorso contro una sentenza che aveva prosciolto (dal reato previsto dall'art. 348 c.p. ) un 60enne che aveva svolto per una sola giornata un'attivita' di tipo ragionieristico per un amico e in forma completamente gratuita. L'uomo però non era iscritto all'albo professionale e questo è bastato per far configurare una ipotesi di reato.

Altre informazioni su questa sentenza

Proprio in ragione del fatto che la prestazione era stata gratuita e che si era trattato di un episodio singolo il giudice di merito aveva assolto l'imputato. Nel fare ricorso però la Procura ha sottolineato che per la sussistenza del reato di esercizio abusivo di una professione è ''sufficiente anche il compimento di un solo atto''. La sesta sezione penale ha accolto il ricorso della Procura e ha disposto un nuovo processo presso la Corte d'Appello di Firenze per verificare se la prestazione eseguita dall'imputato costituisca effettivamente un ''atto proprio della professione di ragioniere''. I Giudici della Corte hanno in ogni caso confermato che il reato di esercizio abusivo della professione sussiste anche se questa viene compiuta una tantum e senza fini di lucro.


Condividi su:
Twitter
Facebook
Linkedin

Articoli correlati

In evidenza oggi