Avvocato? Solo se iscritto all'albo e non anche dopo aver superato l'esame di abilitazione alla professione. È questo il contenuto della sentenza messa nero su bianco dalla sesta sezione penale del Palazzaccio con la sentenza 27440 depositata il 13 luglio 2011. In particolare, la Corte ha spiegato che commette il reato di esercizio abusivo della professione il dottore in legge che, pur avendo superato l'esame di Stato, esercita poco prima di essere iscritto all'albo. Infatti, l'art. 348 del codice penale
è norma in bianco, che presuppone l'esistenza di norme giuridiche diverse, qualificanti una determinata attività professionale, le quali prescrivano una speciale abilitazione dello Stato ed impongano l'iscrizione in uno specifico albo. Ne consegue che è abusivo l'esercizio della professione di avvocato da parte di colui che, pur avendo conseguito l'abilitazione statale, non sia iscritto all'albo professionale, considerato che tale iscrizione è imposta da norma cogente quale condizione inderogabile per l'esercizio della professione (art. i r. decreto legge n. 1578/1933).
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