Come noto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 346/90, l'Istituto, nel caso di liquidazione di indennità di fine servizio o di fine rapporto agli eredi di un ex iscritto, aveva l'obbligo di richiedere agli aventi diritto prova dell'avvenuta presentazione della denuncia di successione, o la dichiarazione degli interessati di esenzione dall'obbligo di denuncia nei casi previsti dal decreto medesimo.
Per effetto della legge n. 383/01, che, all'art.13, comma 1, aveva soppresso l'imposta sulle successioni e donazioni, tale dovere di verifica era venuto meno.
Tuttavia, l'imposta sulle successioni e donazioni è stata nuovamente istituita dal comma 47 dell'art. 2, D.L. 262/06, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
Inpdap, Nota Operativa 19.10.2007 n. 1
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Legge elettorale. Personale, eguale, libero e segreto: che cosa resta del nostro voto
- Fine vita: la Consulta legittima la disciplina
- Errore del notaio: se lo scopri dopo quindici anni perdi la casa e nessuno paga il danno
- Associazioni professionali: quando è dovuta l'IRAP
- Fuga dopo incidente stradale: niente riduzione sospensione patente





