La CTP di Milano ha confermato che il curatore dell'eredità giacente non deve pagare l'imposta di successione

Curatore eredità giacente e imposta di successione

Il curatore dell'eredità giacente non è tenuto al pagamento dell'imposta di successione sui beni facenti parte dell'asse ereditario che amministra, questo è quanto deciso dalla sentenza n. 604/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (sotto allegata).

I fatti di causa

Il Tribunale di Milano ha aperto la procedura di eredità giacente del de cuius a seguito della rinuncia di tutti i chiamati all'eredità; dopo la regolare presentazione della dichiarazione di successione, l'Agenzia delle Entrate ha notificato alla procedura la liquidazione delle relative imposte ritenendo che il curatore fosse tenuto, oltre che alla presentazione della dichiarazione di successione, anche al successivo pagamento delle imposte liquidate.

La procedura di eredità giacente ha impugnato l'atto impositivo sostenendo che il curatore fosse esclusivamente tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione, come previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 346/90, ma non dovesse, invece, provvedere al pagamento anche delle imposte di successione dal momento che lo stesso non è ricompreso tra i soggetti indicati dall'art 36 del citato D.Lgs. n. 346/90 che individua i soggetti tenuti al versamento delle citate imposte.

Niente imposte per il curatore dell'eredità

I Giudici di Milano hanno accolto il ricorso presentato dalla procedura di eredità giacente e hanno annullato l'avviso di liquidazione d'imposta notificato, ribadendo che il curatore dell'eredità è esclusivamente tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione mentre non rientra tra i soggetti tenuti al versamento delle relative imposte.

I Giudici hanno poi riaffermato che il curatore dell'eredità giacente non ha il possesso dei beni ereditari ma esclusivamente la detenzione degli stessi, escludendolo anche per questa ragione dai soggetti tenuti al versamento delle imposte ai sensi dell'art. 36 citato.

La pronuncia dei Giudici Milanesi si allinea ai precedenti arresti giurisprudenziali di merito della medesima CTP di Milano emessi con le sentenze n. 1632/2020 e n. 945/2021 e a quello della CTP di Torino con la sentenza n. 545/2020.

C'è da sperare, quindi, che questa ulteriore pronuncia contribuisca a mutare l'orientamento interpretativo dell'Agenzia delle Entrate enunciato nella risposta all'interpello n. 587 del 2021 che ha condiviso e riproposto un risalente, isolato e non condivisibile orientamento della Corte di Cassazione (Sentenza n. 16428 del 2009) che sembrerebbe propendere per l'esistenza dell'obbligo di pagamento delle imposte di successione in capo al curatore dell'eredità giacente, relativamente ai beni ereditari per i quali lo stesso ha il possesso.

Fabio Campanella, avvocato in Milano ed Ascoli Piceno, www.ctlf.it

Scarica pdf sentenza CTP Milano n. 604/22

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