La cronaca giudiziaria di maggio 2026 consegna agli osservatori una sentenza che, letta con attenzione, racchiude pressoché tutto il diritto penale del lavoro dei cantieri: la posizione di garanzia provata per via indiziaria malgrado l'assenza di un contratto, la prova digitale e i suoi vizi, il rapporto tra attenuanti generiche e diritto di difesa, la dosimetria della pena nei reati colposi a evento morte, e il nodo ancora irrisolto delle pene sostitutive dopo la riforma Cartabia.
La Quarta Sezione della Cassazione, con la sentenza n. 18019 depositata il 19 maggio 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore edile condannato a quattro anni di reclusione per l'omicidio colposo di un operaio, precipitato da un'impalcatura rudimentale durante lavori di ampliamento abusivo di un balcone, in un comune del messinese. Il fatto risale al settembre 2013: tredici anni per arrivare a una declaratoria di inammissibilità. Non è un record, ma è il sintomo di un sistema che sulla giustizia penale del lavoro continua a funzionare a una velocità incompatibile con l'effettività della tutela.
Non è una sentenza rivoluzionaria. Non enuncia nuovi principi di diritto, non rimette alle Sezioni Unite, non cambia il volto della responsabilità colposa nei cantieri. Ma proprio per questo merita di essere letta e commentata: perché mostra, con la precisione di un caso di scuola, come l'armamentario dei principi consolidati operi nel vivo di una tragedia annunciata. E perché, nel farlo, mette a nudo tutti i limiti di un sistema che quei principi li ha affinati per decenni, ma che non riesce a tradurli in prevenzione.
1. Il fatto.
Un uomo di età avanzata, pensionato, invalido al 100% e non vedente da un occhio, sta lavorando all'ampliamento di un balcone a quasi tre metri d'altezza. L'impalcatura è fatta di pedane su cavalletti, senza linea vita, senza punti d'ancoraggio, senza parapetti. L'uomo inciampa sul tavolato privo di protezioni laterali, precipita e sbatte violentemente il capo e il torace contro un muretto sottostante. Morirà quindici giorni dopo in ospedale.
I lavori sono abusivi. Il balcone non è contemplato da alcun titolo edilizio. L'uomo non risulta assunto da nessuno: non ha mai firmato un contratto, non compare nei libri contabili della ditta che pure risulta, dal cartello di cantiere, esecutrice delle opere. Lavorava «in nero», insieme al padre del titolare della ditta, anch'egli deceduto nelle more del processo. La committente, giudicata separatamente, sarà condannata a quattro mesi con sospensione condizionale.
2. La posizione di garanzia nel lavoro nero.
È qui che la sentenza offre il primo, fondamentale spunto di riflessione. La difesa dell'imprenditore aveva imperniato il ricorso su un argomento solo in apparenza formale: l'imputato non era il datore di lavoro della vittima, perché la vittima non era mai stata assunta. Il dato formale — contratto, libri contabili, denunce INPS e INAIL — deponeva incontestabilmente in questa direzione.
La risposta della Cassazione, che avalla in sede di scrutinio di legittimità la ricostruzione operata dai giudici di merito, è un saggio di come il diritto penale del lavoro affronti il fenomeno carsico del lavoro nero. Il dato formale, dicono le sentenze lette in quel «corpo decisionale unico» che la giurisprudenza di legittimità riconosce quando primo e secondo grado convergono — principio risalente a Sezioni Unite Petrella del 2003 — non può assumere rilievo quando si versa «in materia di lavoro in nero e di opere abusive».
È il dato sostanziale che comanda. E il dato sostanziale, nella specie, era schiacciante. L'imputato era l'unico soggetto il cui nome compariva sul cartello di cantiere come ditta esecutrice. I materiali — tavole, calandre, cavalletti — erano identici in tutto il cantiere, sia nella porzione oggetto del contratto d'appalto regolare, sia nell'area dove si stava realizzando l'ampliamento abusivo. Le fatture raccontavano una storia diversa da quella del contratto: forniture di calcestruzzo prima dell'apertura dichiarata del cantiere, forniture di telai dopo la sua asserita chiusura. E la committente, subito dopo il sinistro, aveva allertato proprio l'imputato, dando origine a 107 contatti telefonici nei mesi successivi. Elementi che non avrebbero avuto senso se l'imprenditore fosse stato, come sostenuto, estraneo ai lavori.
La Cassazione non entra nel merito — né potrebbe. Il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione, per esplicita scelta legislativa cristallizzata dalla riforma del 2006 dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., ha un orizzonte circoscritto: la sentenza deve essere logica «rispetto a sé stessa», cioè rispetto agli atti processuali citati. E le sentenze di merito superavano ampiamente il vaglio: la motivazione era specifica, coerente, priva di fratture. Non c'era spazio per una terza istanza di merito travestita da ricorso.
3. I principi consolidati in materia di responsabilità nei cantieri (maggio 2026).
Conviene a questo punto tracciare una mappa aggiornata dei principi che la Quarta Sezione — vero e proprio «giudice della sicurezza sul lavoro» nell'architettura della Cassazione — ha affinato negli ultimi anni. Principi che la sentenza n. 18019/2026 non enuncia ex novo, ma presuppone e applica con rigore.
Il datore di lavoro «di fatto» e la doppia titolarità della garanzia. L'art. 299 del d.lgs. 81/2008 estende la posizione di garanzia a chi esercita in concreto i poteri del datore di lavoro, ma — come chiarito da Cass. pen., Sez. IV, n. 39520 del 2025 — tale previsione amplia il novero dei soggetti responsabili senza escludere la responsabilità del titolare formale, determinando una corresponsabilità tra datore di lavoro formale e datore di lavoro di fatto. L'esonero da responsabilità può derivare esclusivamente dalla delega di funzioni ex art. 16 d.lgs. 81/2008, con i requisiti stringenti ivi previsti: forma scritta, ambito definito, autonomia di spesa, qualificazione professionale del delegato (Cass. pen., Sez. IV, n. 8396 del 2026).
Il committente: tra rischi interferenziali e rischi specifici. La giurisprudenza distingue ormai nettamente. Il committente è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 81/2008, e risponde per la violazione degli obblighi di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi (art. 90, comma 9, d.lgs. 81/2008), nonché per l'omessa adozione delle misure generali di tutela quando le situazioni di pericolo siano immediatamente percepibili senza particolari competenze tecniche. Ma — e il punto è cruciale — la sua responsabilità non si estende ai rischi specifici dell'attività dell'impresa appaltatrice, per i quali rimane responsabile il datore di lavoro. Lo ha ribadito con chiarezza Cass. pen., Sez. IV, n. 17391 del 14 maggio 2026, distinguendo tra obblighi relativi ai rischi interferenziali (propri del committente) e rischi specifici (propri del datore di lavoro).
La distinzione tra committente professionale e committente privato. La giurisprudenza più recente — Cass. pen., Sez. IV, n. 13646 del 2026 — ha ulteriormente affinato il quadro distinguendo il committente professionale da quello privato. Il committente privato, che affida in appalto lavori di manutenzione domestica, non è tenuto a conoscere tutte le disposizioni tecniche della normativa prevenzionale, ma deve scegliere adeguatamente l'impresa verificando l'iscrizione alla Camera di Commercio e il possesso del documento di valutazione dei rischi. La sua responsabilità penale richiede la prova di un'ingerenza nell'organizzazione o nell'esecuzione del lavoro, ovvero l'agevole e immediata percettibilità delle situazioni di pericolo.
Il coordinatore per la sicurezza. È titolare di una posizione di garanzia autonoma che si affianca, senza sovrapporsi, a quella del datore di lavoro, con compiti di «alta vigilanza» sulla generale configurazione delle lavorazioni che comportano rischi interferenziali, e non sul controllo delle singole lavorazioni, demandato al datore di lavoro, al dirigente e al preposto (Cass. pen., Sez. IV, n. 20809 del 2024; Cass. pen., Sez. IV, n. 5366 del 2026).
La pluralità dei garanti. È principio granitico, ribadito innumerevoli volte, che in tema di infortuni sul lavoro ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, fino a che non si esaurisca il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia. L'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ognuno dei titolari della posizione di garanzia, senza che l'esistenza di altri garanti esoneri il singolo (Cass. pen., Sez. IV, n. 39520 del 2025; Cass. pen., Sez. III, n. 9911 del 2021).
La condotta abnorme del lavoratore. Il principio di autoresponsabilità del lavoratore ha uno spazio ridotto. La condotta colposa del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea a escludere il nesso causale solo quando sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal garante. Non può discutersi di responsabilità del lavoratore quando il sistema della sicurezza approntato presenti evidenti criticità, perché le disposizioni antinfortunistiche tutelano il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa (Cass. pen., Sez. IV, n. 41477 del 2025).
Questo, in sintesi, è lo stato dell'arte a maggio 2026. Un quadro di tutele sofisticato, stratificato, presidiato da una giurisprudenza di legittimità coerente e raffinata. Eppure, i cantieri continuano a uccidere.
4. Le questioni processuali: il file audio e l'onere di specificità.
La sentenza n. 18019/2026 offre poi una lezione di tecnica processuale che ogni penalista dovrebbe tenere a mente. La difesa aveva censurato l'acquisizione di un file audio — una registrazione ambientale di un colloquio avvenuto pochi giorni dopo il sinistro, prodotta dalle parti civili — deducendone l'inutilizzabilità e la non genuinità.
La risposta della Cassazione è un'applicazione lineare del principio per cui chi deduce una nullità o un'inutilizzabilità ha l'onere non solo di indicare l'atto affetto dal vizio, ma anche di chiarirne l'incidenza sul complessivo compendio probatorio e la sua decisività rispetto al provvedimento impugnato. Principio affermato, tra le altre, da Sez. V, n. 37660/2025 (Ammaturo) e Sez. VI, n. 1219/2020 (Cocciadiferro).
La Corte d'Appello aveva già chiarito che al file audio non era stata attribuita «particolare significatività» ai fini della responsabilità, fondata su ben altri e plurimi elementi. Il ricorrente, dal canto suo, non aveva spiegato perché quel documento sarebbe stato determinante. L'inammissibilità è la conseguenza naturale di questa carenza argomentativa.
La lezione per il difensore è nitida: l'eccezione processuale non è un'abracadabra. Va coltivata nel merito, mostrando al giudice di legittimità non solo l'errore, ma anche il pregiudizio concreto che ne è derivato. Altrimenti è una difesa apparente, destinata a infrangersi sul vaglio di ammissibilità.
5. Attenuanti generiche e diritto di difesa: il confine sottile.
Il quinto motivo di ricorso tocca un nervo scoperto della pratica forense: può il giudice negare le attenuanti generiche perché l'imputato si è difeso"
La questione è delicata. La Cassazione — richiamando l'orientamento consolidato per cui il diniego delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittorio e ancorato agli elementi dell'art. 133 c.p., potendo fondarsi anche su un solo elemento ritenuto prevalente — respinge il motivo. Ma la motivazione merita di essere letta con attenzione.
La Corte d'Appello non si era limitata a censurare la linea difensiva in quanto tale. Aveva valorizzato un quadro ben più ampio: le gravi modalità della condotta, l'elevato grado di colpa, l'atteggiamento non collaborativo subito dopo l'infortunio (il rifiuto di qualsiasi contatto con i familiari della vittima), le dichiarazioni rese in udienza — non semplicemente negatorie, ma volte ad addossare la responsabilità al padre defunto, senza mai un cenno alla vittima. È questa qualità della condotta processuale, non il mero esercizio del diritto di difesa, a fondare il diniego.
Il confine tra legittimo esercizio del diritto di difesa e condotta processuale valutabile ex art. 133 c.p. è sottile ma esiste. E la Cassazione, nel caso di specie, lo ritiene rispettato. Resta la sensazione — ma è solo una sensazione, non un vizio di legittimità — che la motivazione sul punto cammini sul filo del rasoio.
6. La dosimetria della pena e il confronto con la committente.
Il sesto motivo introduce un tema che ha spesso un impatto emotivo non trascurabile in udienza: la disparità di trattamento. La committente, giudicata separatamente per lo stesso reato, aveva beneficiato delle attenuanti generiche e di una pena finale di soli quattro mesi, con sospensione condizionale. L'imprenditore si vedeva invece infliggere quattro anni, e senza attenuanti.
La Cassazione liquida la censura con l'affermazione — tecnicamente ineccepibile — per cui la determinazione della pena, se sorretta da motivazione congrua e collocata al di sotto del medio edittale, è insindacabile in sede di legittimità. La Corte d'Appello aveva giustificato il trattamento con la gravità dei fatti, l'elevato grado di colpa, il «seriale ricorso a manodopera irregolare», la pericolosità delle lavorazioni assegnate a un uomo anziano e fisicamente non idoneo. E la pena base si attestava al di sotto del medio edittale, rendendo sufficiente la motivazione sintetica richiesta dalla giurisprudenza (Sez. IV, n. 2412/2026, Buhne).
Quanto alla disparità con la committente, la Suprema Corte si trincera dietro l'insindacabilità del merito, richiamando il principio per cui le statuizioni relative al quantum della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. La scelta è formalmente ineccepibile — le posizioni erano diverse e giudicate separatamente — ma lascia aperto un interrogativo di politica giudiziaria: ha senso punire il committente con quattro mesi e il datore di lavoro con quattro anni, quando entrambi sono condannati in cooperazione colposa per lo stesso evento mortale" La risposta sta nella diversa intensità della posizione di garanzia e nella diversa gravità delle violazioni, ma la sensazione di uno squilibrio difficilmente digeribile per l'opinione pubblica rimane.
7. Le pene sostitutive: un'occasione mancata.
L'ultimo motivo — e forse il più istruttivo per il pratico — riguarda l'omessa pronuncia sulla richiesta di pene sostitutive. La difesa aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, ma lo aveva fatto in forma condizionata e senza la necessaria procura speciale.
La Cassazione applica qui un principio di grande rilevanza operativa, affermato da Sez. II, n. 1188/2025 (Lo Porto): non basta una richiesta meramente formale che si limiti a dedurre l'assenza di ostacoli. È necessaria una richiesta «specifica e motivata che prospetti la sussistenza delle condizioni sostanziali per la sostituzione della pena detentiva previste dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981».
Nel caso di specie, peraltro, la sanzione sostitutiva richiesta — il lavoro di pubblica utilità — non era neppure astrattamente applicabile, data l'entità della pena inflitta (quattro anni), che avrebbe consentito al più la detenzione domiciliare. A ciò si aggiungeva l'assenza della procura speciale. Il motivo era nato morto.
La lezione per il difensore è chiara: la riforma Cartabia ha ampliato il catalogo delle pene sostitutive, ma la loro applicazione passa attraverso un'onerosa attività difensiva già nel merito. Non si può improvvisare in appello — e men che meno in Cassazione — una richiesta che avrebbe richiesto un'istruttoria specifica e una prospettazione articolata fin dal primo grado.
8. Conclusione: a cosa serve una sentenza che non innova
La sentenza n. 18019/2026 non aggiunge nulla al catalogo dei principi. Ma proprio per questo è preziosa: perché mostra come quei principi operino nel caso concreto, facendo giustizia di una tragedia che si poteva — e si doveva — evitare.
Bastava un parapetto. Bastavano dispositivi di protezione individuale. Bastava una formazione minima sui rischi del lavoro in quota. Bastava non mandare su un'impalcatura a tre metri un uomo anziano, invalido, non vedente da un occhio, senza alcuna misura di sicurezza. Sono violazioni tanto elementari quanto diffuse, che compongono il ritratto di un'Italia che nei cantieri continua a morire per l'assenza di regole che pure esistono, scritte, da decenni.
E allora la domanda finale non è giuridica. È una domanda che il diritto penale del lavoro, da solo, non può soddisfare. Perché abbiamo principi sofisticati, giurisprudenza raffinata, un Testo Unico tra i più avanzati d'Europa — eppure, nel 2026, si può ancora morire cadendo da un'impalcatura fatta di pedane su cavalletti, senza un punto d'ancoraggio.
La risposta non sta nella sentenza n. 18019/2026. Sta fuori dalle aule di giustizia. Nei controlli che non ci sono, nelle opere abusive che proliferano, nel lavoro nero che resta la regola e non l'eccezione, nella distanza siderale che separa il diritto scritto dal diritto praticato. La Cassazione fa il suo lavoro: applica i principi, dichiara inammissibile il ricorso, conferma la condanna. Ma la prevenzione — quella vera, quella che salva le vite — non la fa un giudice penale. La fanno le regole. E le regole, nei cantieri italiani, sono ancora troppo spesso soltanto parole.
Erik Stefano Carlo BODDA è avvocato del foro di Torino, già iscritto nei fori di Madrid e Parigi ed abilitato alle difese avanti le Giurisdizioni Superiori.
Ha conseguito il diploma presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della LUISS e ha operato in Europa, Africa, America latina e Medioriente. È fondatore dello studio legale BODDA & PARTNERS con sedi in Italia e all'estero.
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