Rapporti tra l'imputato e la parte civile. La (a)tipicità dell'illecito civile alla prova dei fatti

In un recentissimo caso di cronaca giudiziaria di rilevanza nazionale e mediatica, si potrebbe proporre o riproporre una questione esaminata poco tempo addietro (giunta in cassazione nel 2023), allora forse per la prima volta. Oggi, nel caso di rilevanza mediatica, la famiglia della vittima per tramite del loro legale si oppone alla revisione del processo che ha portato alla condanna del primo indiziato, ora condannato in via definitiva. Forse sarebbe tempo di ridiscutere la partecipazione della parte privata al processo penale, e la stessa costituzione di parte civile. L'interesse della parte civile - e l'opposizione ad un eventuale processo di revisione - è nel dover restituire il risarcimento del danno, le spese legali, ed in ultimo doverle pagare all'incolpato e condannato pur innocente.

Forse, nel caso pavese, non vi era la consapevolezza dell'innocenza dell'unico indagato poi condannato in via definitiva (che peraltro deve ancora ottenere di essere riconosciuto innocente). Il che rende le cose molto più complicate del caso che voglio sottoporre all'attenzione del lettore: la parte civile era ed è consapevole dell'innocenza dell'imputato, poi assolto in via definitiva.

Note a margine della ordinanza della Cassazione 26132 del 7 settembre 2023 (a seguito di Tribunale di Monza r.g. 8540/2017 sentenza 2454/2018 del 9 ottobre 2018; corte d'appello di Milano r.g. 4641/2018 sentenza 4360/2019 del 31 ottobre 2019)


E' insegnamento tralatizio che l'illecito civile, a differenza dell'illecito penale, non sia tipizzato. Questa posizione teorica, che ha il suo riscontro nelle fonti normative e in una lunga elaborazione dottrinale, potrebbe non reggere nei confronti di alcune soluzioni che non possono non destare perplessità ed apprensioni.

Forse per la prima volta approda in un'aula di giustizia un caso singolare, ovvero il caso di un processo penale in cui una (di tre) persona si presenta all'udienza preliminare, per costituirsi parte civile

a) senza essere querelante

b) senza essere individuata dal PM come parte offesa del reato

c) senza ricevere alcun avviso dell'udienza

L'imputato sarà infine assolto in appello (dieci giorni prima dell'intervento della prescrizione penale, nel febbraio del 2019), ma nel 2017 (certo della sua assoluzione! l'imputato agiva non per la calunnia ma per la costituzione di parte civile avvenuta da soggetto (1) che non era querelante; (2) che non era stato individuato come parte offesa da parte del PM; (3) conseguentemente, non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione del processo; (4) pertanto egli si era costituito parte civile ignorando il processo, ma assistito dal legale di un'altra delle parti civili (in un processo diverso, ovviamente).

La deduzione dell'attore in sede civile, e imputato in sede penale, era che costui era d'accordo con gli altri (indicati sì come parti civili) nel tentare di far condannare l'imputato. E furono le altre parti civili ad "invitare" quel testimone mendace e subornato al processo penale, probabilmente indicandogli il legale, del quale le altre parti sono solite servirsi in altri processi.

Sullo sfondo di questi fatti l'imputato, nel 2017 (e quindi durante il primo grado del processo penale) promuove la citazione civile per il risarcimento del danno per l'illecita costituzione di parte civile nel processo penale. L'illiceità consiste ovviamente nei contatti con le altre parti civili, per il vero esse sole denuncianti.

Da questo punto parte la causa civile (nel 2017). L'imputato, ben prima di essere assolto (e quindi indipendentemente dalla vicenda penale), ha citato in giudizio la parte civile per essere risarcito del danno da "costituzione illecita di parte civile nel processo penale".

Le tre decisioni qui in commento si muovono in un'ottica diversa, ovverosia quella dell'imputato assolto. Ecco perché invocheranno l'art. 541 c.p.p. ovverosia le istanze che l'imputato può proporre all'esito della discussione, quali sue conclusioni. Ma al momento della proposizione dell'azione civile (anno 2017), l'imputato era ancora tale, non condannato né assolto (lo sarà in appello ma solo nel febbraio del 2019); la condizione di imputato permarrà sia all'inizio dell'azione civile (2017), sia al termine del processo di primo grado (sentenza del 9 ottobre 2018) e ancora al momento dell'iscrizione a ruolo dell'appello (22 novembre 2018); solo al momento del deposito della sentenza di appello (31 ottobre 2019) l'imputato si trasformerà in un innocente falsamente incolpato; ma ciò non appartiene alla causa civile.

Quali sono gli errori proposti in queste sentenze" Sostanzialmente travisando i fatti (imputato/assolto) vorrebbero applicare l'art. 541 c.p.p. (ovvero una norma che trova applicazione per le sole spese legali, previa apposita istanza, nella sentenza penale) quando invece l'imputato agisce in sede civile da "imputato", non da "assolto". E nel contempo, la mancanza di una disposizione per l'imputato analoga all'art. 75 c.p.p. sarebbe indice di una diversa posizione giuridica soggettiva, ovverosia mentre la parte civile ha la scelta tra l'azione civile in sede penale e in sede civile, all'imputato l'unica azione concessa sarebbe solo in sede penale. Questo è poi spacciato per argomento sistematico, quando è solo, semmai, a-simmetrico.

Potrebbe essere più interessante un argomento adombrato nella sentenza di primo grado, ovverosia il possibile contrasto tra la condanna penale dell'imputato, e la condanna civile della parte civile maldestramente costituita. Ciò avrebbe senso solo a considerare l'azione esercitata dall'imputato in sede civile come "subordinata" all'assoluzione in sede penale; il che non è. Esiste autonomia dell'azione civile di risarcimento danno da costituzione di parte civile illecita" Certamente perché non si può dar luogo ad un conflitto di giudicati, come pure adombra il primo giudice. Pertanto la causa civile di risarcimento del danno per l'illecita costituzione di parte civile si è posta in termini autonomi e indipendenti dalla causa penale. Ritornerò a breve sulla questione.

Il tribunale monzese imposta subito male la questione ovvero mette in rapporto l'assoluzione e la costituzione di parte civile.

A differenza dell'art.542 c.p.p., l'art.541, co.2, ult. periodo, c.p.p., riguarda la colpa grave nella proposizione non della querela, ma nella costituzione di parte civile, e quindi nell'esercizio dell'azione civile. Il che prescinde dalla procedibilità a sola querela del reato, come invece è nell'art.542 c.p.p., rispondendo piuttosto a quanto detto sopra, ovvero che l'azione civile può essere esercitata anche nei processi per reati perseguibili d'ufficio; se esercitata con grave colpa, essa produce l'obbligo risarcitorio dell'art.541, co.2 c.p.p. c) L'art.541, co.2 c.p.p. parla di colpa grave, mentre qui si asserisce il dolo della costituita parte civile. L'espressione colpa grave deve ritenersi comprensiva pure dell'ipotesi maggiormente grave, come è il dolo, secondo un ragionevole argomento a fortiori. Deve quindi concludersi per l'applicabilità dell'art.541 co.2 c.p.p.

Questo esordio del tribunale monzese ha senso solo per la condanna alle spese legali ed eventualmente anche alla condanna per lite temeraria della parte civile costituita. Ma l'azione proposta in sede civile è diversa da quella disciplinata dall'art. 541 c.p.p., che disciplina le sole spese legali da liquidarsi, se richieste (sic!), "con la sentenza che rigetta… o assolve…". E in questo caso si è ben lontani da una sentenza penale, vuoi di assoluzione o di condanna. Se questo esordio è un errore sul fatto (le date lo confermano) lo è a maggior ragione per il diritto. Travisato il fatto, gli si potrebbe applicare qualsivoglia diritto; sarebbe sempre e comunque sbagliato.

Giuridicamente la questione rimane nei suoi termini astratti, ovverosia: visti gli articoli 541 e 542 c.p.p., questi sono l'unica azione concessa nel nostro ordinamento contro la parte civile soccombente" Per il tribunale di Monza, a quanto pare il primo ad occuparsi di questa vicenda, si pongono due questioni; risolta la prima (quella di cui sopra) rimane la seconda, così posta ed affrontata:

La seconda questione da verificare riguarda il coordinamento tra la norma generale sull'illecito civile (art.2043 c.c.) e l'art.541, co.2 c.p.p. Si condivide l'impostazione attorea, laddove qualifica come illecito civile ex art.2043 c.c. un'azione civile esercitata in sede penale in modo infondato e con dolo. Sorge però il seguente problema: se la pretesa risarcitoria derivante da tale illecito civile possa essere esercitata liberamente in sede civile oppure lo debba essere soltanto in sede penale, nelle forme dell'art.541, co.2 c.p.p. Sul punto non si rinvengono precedenti in Cassazione.

La soluzione del tribunale monzese è che l'imputato assolto (siamo già fuori tema) possa chiedere il risarcimento del danno solo nel processo penale, avvalendosi dell'art. 541 secondo comma c.p.p. Per questa soluzione così ragiona:

Ad avviso del giudicante, è preferibile la seconda opzione interpretativa. Innanzitutto, per l'illecito di cui all'art.541, co.2, ult. periodo, c.p.p., manca una norma analoga all'art.75 c.p.p., che consenta di far valere la pretesa risarcitoria in sede civile.

Il primo argomento non appare convincente e soprattutto decisivo; infatti la condanna dell'imputato è prevista dagli artt. 538 - 539 - 540 c.p.p. L'art. 541 primo comma c.p.p. regola invece solo le spese legali in favore della parte civile già vittoriosa sul danno. Per questa ragione l'art. 75 c.p.p. regola la sorte dell'azione in sede civile rispetto alla domanda di condanna ex art. 538 e segg. c.p.p. Quindi il fondamento della pretesa risarcitoria della parte civile non si trova affatto nell'art. 75 c.p.p.

la disciplina normativa (art. 75 c.p.p.) a favore della vittima del reato, o dei suoi familiari ed aventi diritto, ha una spiegazione tecnica-operativa: è possibile che i famigliari o la vittima agiscano per il risarcimento del danno in sede civile e giungano alla prima udienza civile molto prima del processo penale - che una qualsiasi procura della Repubblica potrebbe imbastire maldestramente, o addirittura contro un innocente.

Il secondo argomento del tribunale monzese è ancora meno convincente, anche perché finisce per essere un argomento circolare:

In secondo luogo, l'art.541, co.2 c.p.p. correla la colpa grave al presupposto dell'assoluzione dell'imputato (per cause diverse dalla non imputabilità), o al rigetto dell'azione civile in sede penale; ipotesi che, entrambe, devono essere fatte oggetto della stessa sentenza penale con cui è decisa la domanda di risarcimento danni a favore dell'imputato.

In realtà l'art. 541 secondo comma c.p.p. prevede solo la condanna alle spese, ed è coerente con l'impostazione codicistica: l'art. 542 c.p.p. è quello che disciplina il risarcimento dei danni (oltre alle spese legali) in favore dell'imputato assolto nei confronti del querelante (forse nemmeno necessariamente costituito parte civile). E da questo momento che il tribunale monzese inizia la deriva:

Se fosse possibile agire in sede civile per l'illecito ex art.541, co.2, ult. periodo, c.p.p., si dovrebbe ammettere che il giudice civile, incidenter tantum, possa decidere dell'innocenza o meno dell'imputato, così come dell'infondatezza dell'azione civile svolta in sede penale.

Questo è il punto più oscuro della sentenza del tribunale monzese; l'azione risarcitoria in sede civile viene esercitata sul presupposto (1) dell'assoluzione e (2) dell'illecito consistente nel costituirsi parte civile. Pertanto non ha alcun senso quanto si legge nel seguito:

Il rischio sarebbe quello di una pronuncia penale che affermi la colpevolezza dell'imputato e, invece, di una sentenza civile che, accerti incidenter tantum l'innocenza, e provveda a risarcire il danno ex art.541, co.2 c.p.p. Un tale esito sarebbe evidentemente contro la ratio dell'art.541, co.2 c.p.p., che lega necessariamente il capo di sentenza dell'assoluzione (o del rigetto dell'azione civile) al capo di sentenza sul risarcimento per colpa grave del danneggiato.

Se questa è la ragione, si deve concludere che non è possibile per l'imputato esercitare l'azione civile prima della assoluzione; il che però esce dal problema. Un imputato ha tutto il diritto di agire autonomamente, in sede civile, contro la presunta vittima o magari anche contro il vero responsabile (si pensi alla vicenda di Garlasco[1]). Ma l'azione esercitata non è per affermare l'innocenza (già accertata in sede penale) ma per condannare la parte civile che si è costituita per ragioni ancora oscure (non la individua come tale il PM, e per questo non ha ricevuto alcuna notifica).

Ed ecco il ragionamento circolare, che si trova nella conclusione del tribunale, e per il quale si ritorna all'art. 75 c.p.p. che incombe come ombra minacciosa su tutta questa vicenda processuale. Lo illustrerò a proposito della decisione della corte di cassazione, in quanto la fattispecie dell'illecito civile atipico per definizione diverrebbe un illecito tipizzato.

Prosegue il tribunale di Monza:

Né si potrebbe ovviare al possibile contrasto tra statuizione in sede civile e statuizione in sede penale con la sospensione del processo civile, siccome non prevista dall'art.75 c.p.p. Del resto, una sentenza penale passata in giudicato che, ai sensi dell'art.541, co.2 c.p.p. rigettasse l'azione civile, non potrebbe mai far stato nel giudizio civile, né ai sensi dell'art.652 c.p.p. né ai sensi dell'art.654 c.p.p., onde costituire in quella sede il presupposto d'accoglimento della domanda risarcitoria del danno per colpa grave ex art.541, co.2 c.p.p.

Un ultimo argomento è interessante, anche se ripropone quella circolarità dell'argomentare già censurata:

Il fatto poi che in concreto non sia stata fatta domanda dinnanzi al giudice penale di condanna ex art.541, co.2, ult. periodo, c.p.p., è irrilevante, e non legittima a far trasmigrare l'azione in sede civile. Tanto è previsto soltanto per la diversa ipotesi dell'art.75, co.2 e 3 c.p.p. Una volta che sia affermata, per ragioni di coerenza sistematica, la necessaria concentrazione in sede penale della pretesa ex art.541, co.2, ult. periodo, c.p.p., tanto deve prescindere dalla strategia processuale della parte.

In realtà è proprio la coerenza sistematica a mancare nella disciplina dell'azione civile in sede penale, poiché è disciplinata per la parte offesa, ma non per l'imputato. Se fosse così ogni imputato assolto potrebbe vedersi automaticamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, anzitutto nei confronti della parte offesa (ma quid iuris per i reati procedibili d'ufficio" Ove la parte offesa magari non si sia costituita parte civile").

Detto in sintesi, per il tribunale monzese: poiché l'art. 75 c.p.p. contempla e disciplina il concorso dell'azione risarcitoria civile e dell'azione civile in sede penale (sempre della parte civile), ma non prevede analoga facoltà per l'imputato, l'unica possibilità per l'imputato (poi assolto) di vedersi risarcire il danno[2] dalla parte civile è quello di chiederlo in sede penale.

Questo è proprio quello che non si crede possibile.

Inoltre, per riportare la questione al tema in discussione, il risarcimento del danno era stato proposto non per la "denuncia" (e la parte privata non era denunciante) ma per la "costituzione di parte civile" di una parte privata che non era stata individuata come parte offesa dalla procura, e nemmeno gli era stata notificata la fissazione dell'udienza preliminare. Una fattispecie di danno autonomo, e diverso da quello deducibile in sede penale ai sensi dell'art. 541 c.p.p., che più che un danno è il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa.

La sentenza è stata appellata, valorizzando non solo la differente fattispecie applicabile, ma anche un altro elemento di asimmetria: l'art. 541 secondo comma c.p.p. (non applicabile) impone la condanna alle spese legali (e non certo al risarcimento del danno) "se ne è fatta richiesta". Se manca tale richiesta, sembrerebbe che anche per le spese legali si possa aprire un'altra strada, quella della causa civile.

La sentenza di appello riporta la sintesi delle conclusioni dell'attore appellante, che appare opportuno riportare, per capire il caso:

- accertata la confessione del convenuto del 9 marzo 2017… (tribunale civile r.g. 6158/2016) … in contrasto con la testimonianza del 29 maggio 2009 (tribunale civile r.g. 10364/2007)… - Per essere chiari il contrasto riguarda il riconoscimento della propria grafia su alcune bozze di contratto preliminare - ed è sulla base del mancato riconoscimento della propria grafia il 29 maggio 2009 e della successiva confessione del riconoscimento della propria grafia che si basa l'illecito oggetto della causa civile. La consapevolezza della fondatezza dell'accusa di falsa testimonianza e di subornazione del testimone (basata sulla circostanza documentale che il testimone fu avvicinato dall'agenzia investigativa inviata dai coniugi altre parti civili) doveva impedire (moralmente e giuridicamente) al testimone mendace e subornato di costituirsi parte civile. Pertanto poco prima del 6 luglio 2016, allorquando il testimone mendace e subornato fui avvicinato da qualcuno che gli offerse di costituirsi parte civile e di pagargli il legale (non a caso in altri processi anche il legale di altra parte civile) doveva rifiutarsi categoricamente.

- condannare il dr. Marco Granata al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura non inferiore ad almeno 50.000,00 euro, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo, tenuto conto che il processo penale è tuttora in corso, e vi è tuttora la costituzione di parte civile.

Dopo premesse sui fatti, alla pagina 5 la corte d'appello delinea il thema decidendum:

Secondo il Tribunale, infatti, è applicabile l'art. 541 co 2 c.p.p. in quanto tale norma è esplicitamente dettata in tema di costituzione di parte civile sorretta da colpa grave, entro la quale è da ricomprendersi anche il dolo dedotto dall'appellante, ed a prescindere dalla procedibilità a querela del reato di cui all'imputazione. Secondo il Tribunale, inoltre, l'azione risarcitoria ex art. 541 co 2 c.p.p. è esercitabile solo in sede penale e non anche autonomamente in sede civile in quanto la norma collega l'ipotesi risarcitoria all'assoluzione dell'imputato da parte del giudice penale e che vi è assenza di una analoga previsione a quella di cui all'art. 75 c.p.p. il che consente l'esame della domanda dinnanzi al solo giudice penale.

La corte d'appello anzitutto si sbarazza subito di una eccezione che è stata in voga per breve periodo di tempo, frutto probabilmente di qualche malinteso corso di aggiornamento professionale, ovverosia quella della necessaria indicazione del "progetto alternativo di sentenza".

La corte d'appello affronta la questione in questi termini:

Ciò premesso osserva la Corte che l'appellante ha affidato l'appello ad un unico motivo di doglianza, con il quale, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che l'azione di risarcimento del danno da parte dell'imputato nei confronti della parte civile sarebbe esperibile esclusivamente in sede penale e, quindi, innanzi al Giudice che ha deciso su quel processo. Afferma, invece, l'appellante che l'art. 541 c.p.p. contempli "il ristoro delle sole spese legali" e ciò diversamente dall'art. 542 c.p.p. che prevede, invece, il ristoro delle spese legali ed anche il risarcimento del danno in favore dell'imputato da parte del querelante.

In ogni caso, rileva, l'appellante che la parte civile non era mai stata querelante, non aveva avuto notizia ufficiale del procedimento penale e si era, comunque, costituita parte civile senza avere danni da rivendicare.

Reputa la Corte che il motivo non possa essere accolto e che sul punto vadano condivise le valutazioni del Tribunale alle quali interamente si riporta.

La corte d'appello introduce un altro argomento, anch'esso criticabile, e che poggia il suo fondamento sull'idea, chiaramente errata, che il vaglio di ammissibilità della costituzione di parte civile in sede penale è già motivo per escludere che la costituzione di parte civile possa essere in sé illecita. E ciò solo perché vagliata dal giudice penale. In realtà la corte d'appello confonde due piani: quello formale, relativo alla ammissibilità della costituzione di parte civile, con quello sostanziale, relativo alla illiceità o liceità della costituzione di parte civile.

Osserva, tuttavia, la Corte, condividendo le argomentazioni del Tribunale, che la doglianza non possa trovare accoglimento in quanto è riservato al giudice penale non solo la valutazione dell'innocenza o meno dell'imputato, ma anche la valutazione della fondatezza o meno dell'azione civile ivi proposta, senza, tuttavia, dimenticare, che pur rappresentando la costituzione di parte civile l'esercizio di un diritto alla difesa, la sua richiesta è pur sempre oggetto di un vaglio di ammissibilità da parte del giudice il quale, ove ritenga che ne manchino i requisiti (perché tardiva, perché vi è carenza di legittimazione o di capacità processuale, perché non si è in presenza di un danno risarcibile ecc.), può escluderla su richiesta delle parti o di sua iniziativa.

L'argomentazione della corte d'appello è veramente singolare, in quanto sposta la questione anche sull'aspetto processuale: l'onere di contestazione della costituzione di parte civile, da esercitarsi nella stessa udienza nella quale questa compare (in quel caso il 6 luglio 2016, oltretutto compariva in udienza senza alcuna indicazione da parte del PM e senza alcuna notifica). E tale onere coinvolgerebbe sia l'ammissibilità e anche l'infondatezza della costituzione di parte civile. Rammenterò ancora che per l'imputato si tratta di una costituzione di parte civile illecita, non semplicemente infondata, e l'aspetto da indagare riguardo alla illiceità poggiava proprio sulla "spontaneità" della costituzione di parte civile all'udienza preliminare.

Era, quindi, onere, dell'odierno appellante sollevare in quella sede ogni questione relativa alla ammissibilità e/o alla fondatezza della costituzione del Granata, quale parte civile, circostanza che non si è verificata, avendo, infatti, il Giudice penale ritenuto ammissibile la costituzione " nulla osservando le parti", compreso, dunque, lo stesso Avv.to Palmieri ivi presente. (cfr. verbale di udienza preliminare del 6 luglio 2016). Come, quindi, correttamente evidenziato dall'appellato "la responsabilità per asserita illecita costituzione di parte civile di cui all'art. 541 c.p.p., che disciplina una sorta di responsabilità processuale aggravata, pur rientrando nella più ampia responsabilità per fatti illeciti di cui all'art. 2043 c.c., si pone con quest'ultima in evidente rapporto di specialità tale da non determinare un concorso, neppure alternativo, tra le due fattispecie. Risulta conseguentemente inammissibile la proposizione di un autonomo giudizio di risarcimento dei danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i quali devono essere richiesti esclusivamente nel relativo giudizio".

In questo lungo periodo la corte d'appello introduce un argomento non certo risolutivo, ovverosia il rapporto di specialità tra la norma di cui all'art. 2043 c.c. e l'art. 541 c.p.p. Peraltro si tratta di norme di rango diverso, una sostanziale e l'altra processuale, e così si comprende la conclusione (chiaramente erronea) della corte d'appello milanese, a meno che non sia riferita solo alle spese legali. Che le spese legali siano da richiedere solo in quel giudizio (ovverosia nel giudizio in cui sono state sostenute) non vi è dubbio; ma non si tratta della richiesta delle spese legali, ma del risarcimento del danno da costituzione illecita nel giudizio penale. Dal punto di vista teoretico salta qualsiasi rapporto di specialità tra la norma di carattere sostanziale (l'art. 2043 c.c.) e la norma di carattere processuale (l'art. 541 c.p.p.). Così come l'azione risarcitoria è stata proposta non per censura un "comportamento processuale" ma un comportamento anteriore, la costituzione di parte civile illecita.

La corte d'appello, senza soffermarsi sulla assoluta novità della materia condannerà l'appellante anche al rimborso delle spese legali all'appellato.

La parola passa alla corte di cassazione, che anzitutto - forse senza notare la novità della questione - scandisce i limiti del sindacato di legittimità:

1.1 Il motivo (che ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., in presenza di cd. "doppia conforme", non può essere scrutinato ai sensi del n. 5 del comma 1 dell'art. 360, ma solo ai sensi del n. 3) è infondato.

La corte di cassazione sposa la tesi che l'art. 541 c.p.p. disciplini anche la richiesta di risarcimento danni da costituzione di parte civile e non solo la richiesta di ripetizione delle spese legali:

Il ricorrente, pur ricostruendo la costituzione di parte civile di Marco Granata come <>, inteso come fatto di una parte che a suo tempo non aveva proposto denuncia alcuna nei suoi confronti e nemmeno era stata individuata dal PM come parte offesa, e dunque come fatto anteriore ed al di fuori del processo, trascura che la costituzione di parte civile integra una precisa condotta processuale, per cui quando un soggetto ha subìto un danno come conseguenza di un reato può far valere il proprio diritto al risarcimento nel processo penale mediante la costituzione di parte civile. 1.2 In tal senso depone testualmente il disposto dell'art. 541 cod. proc. pen. (omissis)

La disposizione, per il suo letterale tenore, disciplina integralmente il regolamento delle spese di lite tra imputato e parte civile e, in caso di colpa grave di quest'ultima, prevede una specifica ipotesi risarcitoria. Sotto tale ultimo profilo, questa Corte ha precisato che nel processo penale, ove appunto non ricorrano le condizioni di cui all'art. 541, comma 2, cod. proc. pen., non può farsi luogo a condanna della parte civile che abbia agito con colpa grave al risarcimento del danno in favore dell'imputato, dovendosi in particolare escludere l'applicabilità dell'art. 96, comma 1, cod. proc. civ., attesa la radicale differenza esistente tra il giudizio penale, in cui sono comunque prevalenti la figura, il ruolo e la funzione del giudicante, ed il giudizio civile, in cui non solo l'instaurazione, ma anche i successivi atti di impulso, sono espressione della volontà dell'attore o del convenuto (Cass. pen., 14/05/2008, n. 23354).

La corte di cassazione reputa che le spese legali siano interamente disciplinate dall'art. 541 c.p.p. e - non senza sottigliezza forse sfuggita ai giudici di merito - reputa che la parte civile che versi in colpa grave (rispetto all'imputazione contestata all'innocente) può essere condannata al risarcimento dei danni. E' la prima volta che questa distinzione appare nettamente, ma tanto è chiara tanto meno può essere condivisa. Infatti la colpa grave cui allude l'art. 541 c.p.p. e l'analogo dell'art. 96 c.p.c., ovvero la temerarietà della lite. Ed è condivisibile tanto la norma quanto la sua interpretazione, solo che non ha alcuna attinenza con il nostro caso. Del resto è anche esposta in maniera suggestiva. L'ipotesi della colpa grave nell'agire in giudizio (penale) della parte civile sanzionata dall'art. 541 c.p.p. è esattamente quella di cui all'art. 96 c.p.c. Non è vero che l'ipotesi di lite temeraria del primo comma dell'art. 96 c.p.c. non esista nel processo penale; è vero il contrario, e questa ipotesi si trova nell'art. 541 c.p.p.

Dopo avere fatto questa premessa, tanto condivisibile quanto fuori argomento, la corte di cassazione avalla la sentenza della corte territoriale:

1.3 Le considerazioni che precedono consentono di ritenere adeguatamente motivata e conforme a diritto la sentenza emessa dalla Corte territoriale. La Corte ha infatti ritenuto, sulla base delle difese dell'appellato, << inammissibile la proposizione di un autonomo giudizio di risarcimento dei danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i quali devono essere richiesti esclusivamente nel relativo giudizio>> (p. 7), ed ha sottolineato che, pur rappresentando la costituzione di parte civile l'esercizio di un diritto di difesa, << la sua richiesta è pur sempre oggetto di un vaglio di ammissibilità da parte del giudice, il quale, ove ritenga che ne manchino i requisiti (perché tardiva, perché vi è carenza di legittimazione o di capacità processuale, perché non si è in presenza di un danno risarcibile ecc.), può escluderla su richiesta delle parti o di sua iniziativa>>.

La corte di cassazione segue l'argomento dei giudici di merito, e come giudice di legittimità commette un errore inemendabile, ovvero tipizza l'illecito civile: mancando una previsione analoga (per l'imputato) all'art. 75 c.p.c. (destinato alla parte civile) questi sarebbe privo di azione autonoma per il risarcimento del danno. Però l'art. 541 c.p.p. prevede l'unico "indennizzo" possibile, ovverosia richiedere nello stesso procedimento penale la condanna alle spese legali, ed eventualmente la lite temeraria. Rimane sempre fuori dall'ordinamento, ovverosia improcedibile, la domanda risarcitoria per l'illecito consistente nella costituzione di parte civile (oltretutto di parte non individuata dalla procura, né in alcun modo notiziata, se non per le vie brevi ed illecite da chi vi aveva interesse).

Ancora, la Corte d'appello riprende le argomentazioni svolte in primo grado dal Tribunale secondo cui << l'azione risarcitoria ex art. 541, comma 2, cod. proc. pen. è esercitabile solo in sede penale, e non anche autonomamente in sede civile, in quanto la norma collega l'ipotesi risarcitoria all'assoluzione dell'imputato da parte del giudice penale e vi è assenza di una previsione analoga a quella di cui all'art. 75 cod. proc. pen., il che consente l'esame della domanda dinnanzi al solo giudice penale>.

Ed è proprio in questo che consiste la tipizzazione dell'illecito civile, in un senso contrario a quello che è l'orientamento evolutivo della giurisprudenza, ovverosia estendere la repressione dell'illecito penale anche in sede civile, prevedendo un termine di prescrizione analogo al regime penale, e via seguitando.

La corte di cassazione arriva ad una affermazione perentoria, che appunto tipizza un certo illecito in esclusivo ambito penale:

Se la costituzione di parte civile nel processo penale è esercizio dell'azione risarcitoria da parte di un soggetto che si prospetta come danneggiato dal reato e come tale integra una condotta processuale, la sua valutazione, in relazione alla condotta colposa della parte ed al conseguente danno ingiusto arrecato all'imputato, in assenza di una disposizione analoga all'art. 75 cod. proc. civ. ed in presenza di una disposizione dettata specificamente per il processo penale quale appunto l'art. 541, comma 2, cod. proc. pen., non può che competere al giudice penale, non potendosi in questo contesto ravvisare un concorso né con la disciplina, speciale in quanto dettata per il processo civile, di cui all'art. 96 cod. proc. civ., né con la norma, di natura generale e sostanziale, di cui all'art. 2043 cod. civ.

L'argomentazione della corte di cassazione diviene ridondante, e comunque rimane errata; nel passaggio sopra riportato si sovrappongono piani non sovrapponibili. Da un lato mancherebbe la norma per l'imputato, una norma analoga all'art. 75 c.p.p.; solo che questa norma non è la fonte del diritto di agire per il risarcimento del danno, è solamente la norma che regola i rapporti tra azione risarcitoria della parte offesa in sede civile. Dall'altro lato sembrerebbe che la mancanza di questa norma consentirebbe all'imputato solamente di esercitare l'azione di risarcimento del danno in sede penale. Conclusione, invero confusa, per la quale, date quelle premesse, secondo la corte di cassazione la disciplina del processo penale escluderebbe il concorso (ed effettivamente lo esclude) con l'art. 96 c.p.c. ed anche (e non può essere così) anche con l'art. 2043 c.c. Il perché è presto detto, ed è perché l'art. 541 c.p.p. regolamenta le spese di lite, non l'azione risarcitoria; questa non può essere impedita dalla mancanza di una previsione analoga all'art. 75 c.p.p.: infatti - oltre a quanto detto sopra - perché l'art. 541 c.p.p. disciplina solamente le spese legali in danno della parte civile.

Prosegue la corte di cassazione:

1.4 Sotto altro profilo poi, risulta corretta e non idoneamente censurata dall'odierno ricorrente, l'ulteriore ratio decidendi della sentenza impugnata e cioè che il medesimo, imputato nel processo penale, nulla ha osservato o eccepito rispetto alla costituzione di parte civile, nonostante fosse gravato dal relativo onere, per cui "il Giudice penale [ha] ritenuto ammissibile la costituzione, 'nulla osservando le parti', compreso dunque lo stesso Avv. Palmieri ivi presente (cf. verbale di udienza preliminare del 6 luglio 2016)". Né può indurre a diverse conclusioni la doglianza del ricorrente secondo cui la corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che la contestazione sulla ammissibilità o meno della costituzione di parte civile doveva avvenire entro l'udienza preliminare in sede penale. In primo luogo il ricorrente non dice di aver contestato, quand'anche in diversa fase del processo penale, l'ammissibilità della avversaria costituzione di parte civile; in secondo luogo non coglie nel segno proponendo la censura, perché, se si legge l'integrale passaggio della motivazione, la Corte territoriale ha rilevato ed ha inteso affermare che l'odierno ricorrente, in allora imputato nel giudizio penale, mai in quella sede di giudizio ha eccepito l'inammissibilità della costituzione di parte civile né mai ha chiesto il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 541, comma 2, cod. proc. pen., mai dunque sollecitando in tal senso i poteri, anche officiosi, del Giudice penale.

In questo lungo passaggio si percepisce tutto della corte di cassazione. Secondo la corte territoriale prima e la corte di cassazione poi sembrerebbe che l'azione risarcitoria in sede civile potrebbe essere proposta solo se avvenisse la contestazione in sede penale, una contestazione che dovrebbe riguardare l'ammissibilità della costituzione di parte civile; che non è in discussione.

La corte di cassazione conclude in maniera singolare, invocando una regola iuris relativa al ben diverso caso, già molte volte esaminato dalla giurisprudenza, relativo all'azione per calunnia conseguente all'assoluzione dell'imputato. Ecco il punto della motivazione:

1.5 E' dunque possibile applicare al caso di specie, in cui il Giudice penale ha ritenuto la piena ammissibilità della costituzione di parte civile, anche in difetto di rilievo alcuno da parte dell'imputato, l'orientamento di questa Corte in analoga fattispecie, secondo cui "La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)" (Cass., Sez. 3, 30/11/2018, n. 30988).

Questa sentenza del 2018 riguarda il notaio, assolto, che ha fatto causa per calunnia patita e la susseguente incriminazione, poi conclusa con l'assoluzione. Una differenza con il singolare e unico caso proposto, che invece riguarda la parte che non è né denunciante né individuata come parte civile dal PM, e neppure notiziata del procedimento. Incurante delle differenze, la corte di cassazione prosegue:

Anche nella fattispecie in esame la valutazione del Giudice penale in ordine alla ammissibilità della costituzione di parte civile si sovrappone all'iniziativa della parte, che si è costituita nel giudizio penale proponendo l'azione risarcitoria, e pertanto interrompe il nesso di causalità tra tale comportamento ed il danno eventualmente subìto dal soggetto in allora imputato in sede penale.

Ed è vero il contrario. Nel caso normale l'azione del PM (nei reati procedibili d'ufficio) vale ad interrompere il nesso causale tra denuncia (inteso come atto della parte privata) e processo, sicché l'esito del processo penale non è da solo sufficiente a ritenere la parte privata un calunniatore; deve essere provato il dolo di quest'ultimo. Nel singolare caso che ho voluto sottoporre all'attenzione la parte privata non è né denunciante né in alcun modo notiziata del processo penale, non in maniera ufficiale e legittima. Per questa ragione il nesso causale, a volerlo cercare, si colloca tra l'azione penale, alla quale è estraneo, e la costituzione di parte civile.

CONCLUSIONI

Si tratta di un caso nuovo, per il tribunale, mentre quando giungerà in cassazione perderà i tratti di originalità, per confondersi con le tipiche azioni promosse per calunnia dall'imputato assolto. Peraltro l'attacco al prestigio del diritto civile proviene non dal giudice penale, ma dallo stesso giudice civile; ma ciò è secondario. Quello che deve essere evidenziato è che se questo orientamento dovesse prevalere, non solo l'imputato sarebbe senza alcuni dei rimedi consentiti ad ogni altro soggetto giuridico, il che potrebbe avere un senso, e soprattutto l'illecito civile finirebbe per (iniziare a) perdere le caratteristiche di atipicità, per assumere quelle della genericità, o meglio della residualità rispetto al diritto penale. Purtroppo il diritto civile, e il processo civile, sono già sovrastati da due norme, quali l'art. 651 c.p.p. e il correlativo 652 c.p.p., che danno prevalenza all'accertamento sul fatto contenuto nella sentenza penale. Se l'illecito civile dovesse non essere più la figura generale di responsabilità patrimoniale, ma una delle figure, a fianco ad altre, quella sistematicità e coerenza dalla quale eravamo partiti (e che comunque costituisce un miraggio) si scioglierebbe come neve al sole.


[1] In termini meno ipotetici, sarebbe opportuno ricordare la vicenda "UNA-BOMBER", in cui il perito è stato condannato per la falsificazione delle prove e ciò nelle more delle indagini nei confronti, a quanto pare, di un innocente

[2] Sarebbe opportuno chiarire di quale danno si stia trattando, e non è certo quello di danno da illecita costituzione di parte civile nel processo penale.


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