Revoca della costituzione di parte civile ex art. 82 c.p.p. e successivo esercizio dell'azione nel giudizio civile

Revoca costituzione parte civile: l'art. 82 c.p.p.

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Ai sensi dell'art. 82 c.p.p. "La costituzione di parte civile

può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti. La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'articolo 523 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile. La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile".

Vedi anche la guida La costituzione di parte civile

La revoca tacita

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Il suddetto articolo, rubricato "revoca della costituzione di parte civile", è esplicativo del principio secondo il quale l'azione civile nel procedimento penale, essendo regolata dalle norme proprie dell'ordinamento civile, è sempre revocabile, trattandosi di un diritto disponibile del danneggiato.

Pertanto, l'intento del legislatore, confermato dalla previsione della c.d. revoca tacita di cui al secondo comma dell'art. 82 c.p.p., appare quello di favorire, sia nei tempi sia nelle modalità, la rinuncia alla costituzione di parte civile nel procedimento penale, derogando al principio per cui electa via, al fine di incoraggiare il proseguimento dell'azione riparatoria nella sua sede naturale.

La dichiarazione espressa

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Ciò posto, appare preliminarmente necessario evidenziare che, ad eccezione delle tassative ipotesi di revoca tacita, la revoca della costituzione di parte civile presuppone una dichiarazione espressa, fatta dalla parte personalmente o attraverso il suo procuratore speciale, da cui si evinca chiaramente la propria volontà di rinunciare all'azione civile in sede penale.

Quando può intervenire la revoca

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La revoca può intervenire in qualsiasi stato e grado del procedimento, in udienza o per atto scritto e, in quest'ultima ipotesi, così come per l'atto di costituzione di parte civile, non deve essere notificata al pubblico ministro, il quale è del tutto estraneo al rapporto civilistico sottostante l'esercizio dell'azione penale (per tutte, Cass. Pen., sez. IV, n. 5270 del 23 aprile 1997), e al difensore dell'imputato.

Gli effetti della revoca della costituzione di parte civile

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Trattandosi di un atto unilaterale recettizio, la revoca di costituzione di parte civile produce i suoi effetti nel momento in cui giunge a conoscenza delle parti; pertanto, deve ritenersi che, in caso di deposito in cancelleria del giudice, gli effetti si produrranno solo dal momento della notifica.

La revoca, inoltre, non è condizionata ad altri adempimenti, non potendo essere accettata o opposta dalle altre parti, diversamente da quanto disposto sul punto dal codice di rito civile.

Ora, assume particolare rilevanza il quarto comma dell'art. 82 c.p.p., ai sensi del quale la revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione civile.

Il citato disposto specifica l'ambito di operatività della revoca: essa, infatti, non esclude il diritto sostanziale, ma determina solamente la rinuncia alla posizione processuale nell'ambito penale, con la conseguenza che rimane sempre possibile l'esercizio dell'azione in sede civile mentre, il giudice penale, non potrà pronunciarsi sulle statuizioni civili, essendosi estinto il rapporto. Analogamente, al giudice penale è preclusa la possibilità di mantenere ferme le statuizioni civili, trattandosi di un rapporto processuale ormai estinto (su tutte, Cass. Pen., sez. IV, n. 460 del 31 marzo 1998).

Circa gli effetti della revoca della costituzione di parte civile, è da sottolineare che la determinazione delle spese processuali connesse alla costituzione di parte civile nel giudizio penale è demandata espressamente al giudice civile, in forza di quanto statuito dal terzo comma dell'art. 82 c.p.p., ai sensi del quale "avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile". Nel caso in cui erroneamente, nonostante la revoca della costituzione, il giudice condannasse alle spese la parte civile rinunciataria della pretesa risarcitoria, le è riconosciuta la legittimazione all'impugnazione (Cass. Pen., sez. II, n. 7297 del 23 gennaio 1998). Per quel che riguarda, invece, la questione relativa ad una eventuale efficacia in sede civile delle prove raccolte nel giudizio penale su impulso della parte civile, è chiaramente da escludere il loro utilizzo, poiché assunte secondo le regole proprie del giudizio penale che non tengono conto, in linea di principio, dei limiti di ammissibilità delle prove stabilite dalle leggi civili.

L'impossibilità di esercitare l'azione risarcitoria

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Logica conseguenza della revoca della costituzione di parte civile e della proposizione della relativa azione dinanzi al giudice civile è, ovviamente, l'impossibilità di esercitare l'azione risarcitoria, anche per diversi profili di danno, nel procedimento penale, anche nel rispetto dei limiti temporali di cui all'art. 79 c.p.p.; infatti "deve escludersi che il danneggiato dal reato che abbia esercitato l'azione risarcitoria nel processo civile sia legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale per far valere ulteriori (e diversi) profili di danno derivanti dalla stessa causa, qualora sia intervenuta la pronuncia di una sentenza di merito, anche non passata in giudicato, nella sede civile" (Cass. Pen., sez. II, n. 37296 del 28 giugno 2019). Altra conseguenza della revoca della costituzione di parte civile è quella relativa al venir meno dell'effetto interruttivo della prescrizione, al pari di tutte le ipotesi in cui non venga "coltivato" il diritto (su tutte, Cass. Pen., sez. VI, n. 17799 del 6 febbraio 2014).

Una volta intervenuta la rinuncia, il danneggiato può procedere alla regolare instaurazione del giudizio civile, essendo venuto meno il rischio di sovrapposizione dei giudizi, in linea con i principi di autonomia e separazione cui è improntato il rapporto tra giudizio civile e processo penale nel nostro ordinamento.

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