Corte d'appello di Potenza: il contratto d'opera professionale con la Pubblica amministrazione è valido solo se redatto per iscritto e firmato dalle parti

Contratto professionale con la PA

Il contratto d'opera professionale stipulato con la pubblica amministrazione deve essere necessariamente redatto in forma scritta. In mancanza di tale requisito, l'accordo è nullo e non può essere sanato in alcun modo.

È quanto affermato dalla Corte d'appello di Potenza con la sentenza n. 63 del 3 febbraio 2026.

I requisiti del contratto

Secondo i giudici, la forma scritta è richiesta ad substantiam, cioè come condizione indispensabile per la validità del contratto. L'accordo deve quindi risultare da un documento che contenga:

  • la firma del professionista;

  • la sottoscrizione dell'organo della Pa competente a rappresentare l'ente verso l'esterno;

  • l'indicazione dell'attività professionale da svolgere;

  • la determinazione del compenso.

Non è sufficiente, invece, una semplice autorizzazione interna dell'organo collegiale dell'ente al conferimento dell'incarico, poiché si tratta di un atto interno privo di valore contrattuale.

Il fondamento normativo

L'obbligo della forma scritta deriva dagli articoli 16 e 17 del Regio decreto n. 2440 del 1923 sulla contabilità generale dello Stato.

Questa previsione ha lo scopo di garantire trasparenza e controllo nell'attività amministrativa, in coerenza con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione previsti dall'articolo 97 della Costituzione.

Necessario un unico atto contrattuale

Il contratto deve risultare da un documento che attesti in modo chiaro la volontà delle parti di instaurare il rapporto, con l'indicazione della prestazione e del compenso.

Per questo motivo, secondo la Corte, l'accordo non può ritenersi validamente concluso tramite semplice scambio di corrispondenza tra le parti. La legge consente tale modalità solo in casi particolari riguardanti rapporti con imprese commerciali, che costituiscono una deroga alla regola generale.

La fase preliminare nella Pa

Anche quando la pubblica amministrazione utilizza strumenti giuridici tipici del diritto privato, restano applicabili le regole del diritto amministrativo nella fase che precede la stipula del contratto.

Questa fase comprende le procedure di evidenza pubblica e si conclude con la delibera a contrarre, con cui l'ente decide di stipulare il contratto e conferisce al proprio rappresentante il potere di formalizzare l'accordo.


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