Sul tema della illegittimità della riduzione delle parcelle degli avvocati si è recentemente pronunciato il Tar Puglia con la sentenza numero 2500 del 2014
Sono illegittime le richieste di decurtazioni o di applicazione dei minimi tariffari da parte delle Pubbliche Amministrazioni in relazione alla parcella degli avvocati per incarichi professionali.


Sul tema si è recentemente pronunciato il Tar Puglia che, con la sentenza numero 2500 del 2014, ha accolto il ricorso proposto da un avvocato incaricato in un arco temporale di venti anni di difendere in giudizio un Comune che ha poi deliberato di liquidare i relativi onorari applicando i valori tariffari minimi. L'avvocato alla fine aveva dovuto accettare una parcella con significative riduzioni delle somme dovutegli.

Il giudice amministrativo, nel caso di specie, rileva che l'impegno di spesa contenuto nella delibera della giunta non si traduceva in un vincolo per il difensore nominato che non aveva aderito ad alcun accordo limitativo dei propri compensi.

Difettava la dimostrazione da parte del Comune della circostanza che i compensi richiesti dal ricorrente non fossero in linea con le prestazioni professionali svolte e che, quindi, non fossero giustificati dalle utilità conseguite dall'ente pubblico.

L'assenza per gli incarichi professionali in oggetto di contratti redatti in forma scritta è per il Collegio una questione superata alla luce di quella giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale il requisito della forma del contratto di patrocinio tra ente pubblico e professionista è soddisfatto con il rilascio al difensore della procura di cui all'articolo 83 c.p.c.: l'esercizio della rappresentanza giudiziale - che presuppone l'incontro di volontà fra le parti - perfeziona l'accordo contrattuale in forma scritta.


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