
È quanto ha stabilito la seconda sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 9219 del 23 aprile 2014, respingendo il ricorso dell'azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi del comune di Trento (A.S.I.S.), la quale aveva chiesto alla società affidataria del servizio di gestione dei diritti di vendita di spazi pubblicitari, una integrazione del corrispettivo di oltre 7.000 euro non prevista nel contratto originario.
Richiamando la giurisprudenza sul tema (Cass. 1606/2007; 1702/2006; 14524/2002), la Corte ha, quindi, ribadito che l'azienda speciale è "ente pubblico strumentale dell'ente locale che lo costituisce, dovendo istituzionalmente perseguire non finalità proprie ma dell'ente locale che le conferisce il capitale di dotazione, ovvero i beni che vengono assegnati al momento della costituzione", per cui il fatto che l'organizzazione e l'attività della stessa siano regolate dal codice civile significa che l'azienda ha capacità di diritto privato e può agire iure privatorum, ma ciò non esclude la forma scritta prescritta ad substantiam per i contratti delle Pubbliche Amministrazioni. Poiché tale requisito formale è richiesto "ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, come per ogni altro contratto stipulato dalla P.A. - quale - strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse del cittadino e della collettività, costituendo remora ad arbitri e agevolando l'espletamento della funzione di controllo, e quindi espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost.".
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