La Cassazione stabilisce che lo stalking è procedibile d'ufficio quando è connesso alla violazione del divieto di avvicinamento. In tal caso la querela non è rimettibile

Stalking e violazione del divieto di avvicinamento

Con la sentenza n. 7706 del 2026, la Corte di cassazione ha precisato che il delitto di atti persecutori diventa procedibile d'ufficio se risulta collegato a un altro reato anch'esso perseguibile d'ufficio, come la violazione del divieto di avvicinamento imposto dal giudice.

Il riferimento normativo è l'art. 612-bis c.p., che prevede la procedibilità d'ufficio quando il fatto è connesso ad altro delitto procedibile d'ufficio. La nozione di connessione, richiamata dagli artt. 12 e 371 c.p.p., può assumere natura sia processuale sia materiale e ricorre quando tra le condotte vi è un intreccio sotto il profilo fattuale e investigativo.

La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che la connessione presuppone un collegamento concreto tra i fatti, tale da incidere sull'accertamento probatorio. In presenza di tale legame, il reato di stalking non resta subordinato alla volontà della persona offesa e, pertanto, non è ammessa la remissione della querela.

Il caso esaminato

Nel procedimento oggetto della decisione, l'imputato era stato prosciolto dal reato di atti persecutori a seguito della remissione di querela da parte della persona offesa, mentre era stato condannato per la violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla stessa, misura cautelare precedentemente applicata.

Il Procuratore Generale ha impugnato la decisione, sostenendo che la remissione non potesse produrre effetti, in quanto le condotte di stalking risultavano strettamente collegate alla violazione della misura cautelare, reato procedibile d'ufficio.

La Corte ha accolto il ricorso, affermando che la connessione tra i due illeciti determina la procedibilità d'ufficio anche per gli atti persecutori. Ne è conseguito l'annullamento della pronuncia impugnata con rinvio per nuovo esame.


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