La Cassazione chiarisce quando il datore di lavoro risponde penalmente per un grave infortunio causato dalla mancata formazione e dall'assegnazione di mansioni non previste dal contratto


Il datore di lavoro risponde penalmente delle lesioni subite dal dipendente quando consente lo svolgimento di attività diverse da quelle contrattualmente previste, senza fornire un'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n. 1908 del 2026.

Nel caso esaminato, il legale rappresentante di una società è stato ritenuto responsabile delle gravi lesioni riportate da un lavoratore a seguito di un infortunio occorso durante lo svolgimento di mansioni non contemplate nel contratto di subappalto. È emerso, inoltre, che il datore non aveva messo a disposizione attrezzature idonee, né aveva assicurato un'adeguata informazione e formazione sui rischi connessi alle attività concretamente svolte, omettendo anche la valutazione dei relativi rischi.

Avverso la decisione di merito, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha tuttavia rilevato come i giudici di appello abbiano correttamente individuato la condotta colposa del datore di lavoro, soffermandosi in particolare sull'assenza, nel contratto, della specifica attività svolta al momento dell'infortunio e sulla conseguente carenza formativa dei dipendenti.

Secondo la Cassazione, la mancata formazione in relazione ai rischi effettivi delle mansioni svolte integra un profilo decisivo di responsabilità penale in capo al datore di lavoro, confermando così la decisione di condanna.


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