Il CNF chiarisce: l'art. 246 c.p.c. non si applica al procedimento disciplinare forense. Spetta al Consiglio distrettuale di disciplina valutare l'attendibilità dei testimoni

Nessuna incapacità a testimoniare

Con la sentenza n. 413/2024, pubblicata il 17 giugno 2025 sul sito del Codice deontologico, il Consiglio Nazionale Forense ha escluso l'applicazione delle regole del codice di procedura civile in tema di incapacità a testimoniare nei procedimenti disciplinari. Secondo il CNF, in questa sede non trova applicazione l'art. 246 c.p.c., che sancisce l'incompatibilità a testimoniare per chi ha un interesse nella causa.

Valutazione attendibilità spetta al CDD

Il CNF ha precisato che non esistono incompatibilità tipizzate per l'assunzione dei testimoni nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati. A differenza del processo civile, non è richiesta alcuna formalità né esclusione automatica dei testi con interessi personali. La valutazione della credibilità e attendibilità delle dichiarazioni spetta unicamente al Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD).


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