La Corte di Cassazione in una recente sentenza ha osservato, in merito al contratto di viaggio turistico, che la legge n. 1084 del 1977 che ha ratificato la Convenzione internazionale sui contratti di viaggio (CCV), sottoscritta a Bruxelles il 23 aprile 1970, “non prevede una responsabilità oggettiva dell'organizzatore del viaggio che affidi a terzi l'esecuzione di servizi, ma una responsabilità per colpa, pur se lieve, nel senso che l'organizzatore può fornire la prova liberatoria di essersi comportato con diligenza nella scelta del soggetto che ha eseguito il servizio (art. 15, 1 comma ult.parte).
Pertanto, “la responsabilità dell'organizzatore” precisano i Giudici di legittimità, va “esclusa qualora i fatti si siano svolti in modo tale da indurre ad escludere che la scelta di un diverso esecutore del servizio avrebbe potuto evitare il danno”.
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