La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 21388/2009) ha stabilito che, in tema di contratto di organizzazione di viaggio concluso da un agente intermediario per il viaggiatore, tra quest'ultimo e l'intermediario sorge un contratto di mandato caratterizzato da poteri di rappresentanza, da cui consegue che il viaggiatore è tenuto, ex art. 1719 cod. civ., a somministrare all'intermediario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per i pagamenti del corrispettivo e delle penali per l'annullamento del viaggio qualora l'agente, in forza di questo rapporto, ne abbia assunto l'obbligo verso l'organizzatore. A sua volta l'agente, fin dal momento dell'incasso del prezzo del pacchetto da parte del viaggiatore, in qualità di mandatario del "tour operator", da cui riceve le provvigioni, é tenuto a versare a quest'ultimo le somme ricevute dal viaggiatore, e tanto ai sensi dell'art. 1713, primo comma, cod. civ.. In particolare la Corte ha rilevato che "nel caso del contratto
di organizzazione di viaggio concluso dal viaggiatore, tramite un intermediario, sulla base di un programma predisposto da un organizzatore, vengono in campo tre distinti rapporti. Un primo rapporto di mandato, tra organizzatore di viaggio e intermediario, in base al quale il secondo colloca sul mercato i servizi offerti dal primo; un secondo rapporto di mandato, tra viaggiatore ed intermediario, in base al quale questi raccoglie le prenotazioni dei viaggiatori; un terzo rapporto, tra organizzatore di viaggi e viaggiatore, che deriva dal contratto
concluso tra queste parti, attraverso l'intermediario. Dispone l'art. 17 della convenzione che qualunque contratto stipulato dall'intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati, è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore. Se ne trae che il contratto di organizzazione di viaggio concluso da un intermediario per il viaggiatore è considerato dalla legge come costitutivo di un rapporto diretto tra viaggiatore e organizzatore di viaggi. Per questo aspetto, il mandato che intercorre tra viaggiatore ed intermediario di viaggi, che operi concretamente come tale, facendo constare tale sua qualità nei documenti di viaggio (…), produce gli effetti proprio di un contratto concluso da mandatario munito di poteri di rappresentanza. Ciò non toglie che il viaggiatore sia tenuto a somministrare all'intermediario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato (…), e perciò i fondi che, secondo il contratto
di viaggio, il viaggiatore è tenuto a versare all'organizzatore, in anticipo rispetto all'inizio della esecuzione del contratto, da parte dello stesso organizzatore. Questi fondi, d'altro canto, sono incassati dall'intermediario come mandatario dell'organizzatore e lo stesso è tenuto a trasferirglieli secondo le indicazioni previste dal contratto di mandato che lega queste due parti. E' su questi fondi che il viaggiatore subirà l'addebito degli indennizzi dovuti all'organizzatore, secondo le clausole del contratto di viaggio, nel caso che il viaggiatore receda dal contratto (…)".
"La natura di mandato con rappresentanza - prosegue la Corte - (…), non è incompatibile - ed anzi ciò trova riscontro nell'art. 1719 cod. civ. - con l'assunzione da parte dell'agente ed in confronto dell'organizzatore di obblighi propri, per il pagamento del corrispettivo come delle penali previste in caso di annullamento, quando l'incarico per la conclusione del contratto di viaggio sia conferito dal viaggiatore ed accettato dall'agente senza che il viaggiatore anticipi all'agente i fondi; in particolare, quando la prenotazione sia accettata dall'agente a ridosso della data a partire dalla quale il viaggio dovrà avere inizio (…)".

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