La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 16868/02, ha affermato che “il contratto di organizzazione di viaggio concluso da un agente intermediario per il viaggiatore dà luogo ad un rapporto diretto tra viaggiatore e organizzatore di viaggi”. Inoltre, tra il viaggiatore e l'intermediario che faccia constare tale sua qualità nei documenti di viaggio, sorge anche un contratto di mandato caratterizzato da poteri di rappresentanza. Ne consegue che, a norma dell'art. 1719 Cod. Civ., il viaggiatore è tenuto a fornire all'intermediario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e, nel caso in cui l'agente, in forza di questo rapporto, assuma l'obbligo verso l'organizzatore del pagamento del corrispettivo e delle penali per l'annullamento del viaggio, il viaggiatore è tenuto a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per tali pagamenti.
Corte di Cassazione, con sentenza n. 16868/02
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