La Cassazione afferma che la falsità di un testamento olografo può essere contestata solo con un'azione giudiziaria autonoma, non in via incidentale


Con l'ordinanza n. 12753 del 2025, depositata il 14 maggio 2025 (sotto allegata), la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione è intervenuta su una questione di rilievo in ambito successorio, chiarendo che la contestazione dell'autenticità di un testamento olografo non può avvenire in via di eccezione, ma deve necessariamente essere proposta in via d'azione, cioè attraverso un atto introduttivo autonomo che abbia ad oggetto l'accertamento della falsità del documento.

Testamento contestato e opposizione alla divisione

La vicenda riguarda un procedimento di divisione ereditaria nel quale uno degli eredi legittimi aveva contestato la validità di un testamento olografo, ritenendolo falso e quindi inidoneo a regolare la devoluzione ereditaria. La contestazione era stata sollevata in sede di opposizione alla domanda di divisione, promossa da altro coerede sulla base delle disposizioni testamentarie.

Il giudice di merito aveva rigettato l'eccezione, ritenendo che la contestazione sulla genuinità del testamento olografo dovesse essere proposta con apposita azione di accertamento, e non nell'ambito della procedura divisoria. Tale decisione è stata confermata dalla Corte d'appello e successivamente impugnata in Cassazione.

Cassazione: via d'azione necessaria

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12753/2025, ha rigettato il ricorso, ribadendo il seguente principio di diritto:

"La contestazione dell'autenticità del testamento deve avvenire necessariamente in via d'azione."

Secondo i giudici di legittimità, la deduzione della falsità di un testamento - che implica un accertamento tecnico e giuridico circa la sua provenienza e la veridicità della sottoscrizione - non può essere sollevata come mera eccezione nel corso di un giudizio diverso, ma impone la proposizione di una domanda autonoma finalizzata a ottenere l'accertamento giudiziale della falsità.

Tutela della certezza e forma dell'azione

Le ragioni della decisione si fondano su più livelli:

  • La struttura e la natura del testamento olografo, che, in quanto atto unilaterale mortis causa, è assistito da una presunzione di autenticità fino a prova contraria;

  • L'onere della prova a carico di chi contesta l'autenticità, che non può essere eluso con una mera eccezione processuale;

  • L'esigenza di certezza e stabilità delle situazioni successorie, che impone un percorso giudiziario specifico, garantito dalle regole sull'accertamento della falsità.

In questo senso, la Corte ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui la falsità materiale di un testamento olografo deve essere fatta valere attraverso un giudizio ordinario di accertamento negativo della sua validità, in cui siano assicurati il contraddittorio e la possibilità di difesa tecnica adeguata per tutte le parti interessate.

Scarica pdf Cass. n. 12753/2025

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