"In tema di violazione dell'art. 64 cdf (Obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi), la successiva prescrizione civilistica del diritto inadempiuto non elide il fatto storico e non fa quindi venir meno l'illecito deontologico, che si è ormai perfezionato e rimane pertanto soggetto alla sola prescrizione dell'azione disciplinare". E' quanto ha affermato il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 324/2024, pubblicata il 3 febbraio 2025 sul sito del Codice deontologico, rigettando il ricorso di un avvocato sanzionato con la sospensione per tre anni dall'esercizio della professione.
Il Consiglio Nazionale Forense chiarisce che, in tema di inadempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, la prescrizione civilista non scrimina l'illecito deontologico
Nella specie, il CNF ritiene corretta l'applicazione di una sanzione aggravata, che tuttavia può essere contenuta in una misura inferiore a quella massima, "in considerazione dell'incensuratezza dell'incolpato e del fatto che, rispetto ai quattro complessivi capi d'imputazione nel processo penale a carico dell'incolpato (peraltro non oggetto dei capi d'incolpazione nella sede disciplinare), per due era stata dichiarata la prescrizione, senza quindi giungere, almeno per quelle condotte, ad un giudizio di colpevolezza".
Per altro verso, afferma il Consiglio, "l'asserito stato di bisogno non scrimina la rilevanza deontologica né attenua la sanzione disciplinare per l'inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi, tanto più in mancanza di resipiscenza. Oltre tutto, l'esistenza dei gravi problemi economicofamiliari addotta dall'incolpato non è provata (la documentazione medica prodotta per comprovare lo stato di malattia della moglie è inconferente, nemmeno riferendosi alla patologia dedotta)".
Per cui, in parziale riforma della decisione del Consiglio di Disciplina applica la sanzione della sospensione dalla professione forense per due anni e rigetta nel resto il ricorso.
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