Per il CNF, l'inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi è illecito di natura permanente

Inadempimento obbligazioni avvocato

L'avvocato che non paga i debiti viene sanzionato e l'inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi è illecito di natura permanente. E' quanto si evince dalla sentenza n. 116/2023 del Consiglio Nazionale Forense (sotto allegata) che ha confermato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per due mesi inflitta ad un legale dal Cdd di Catanzaro. per l'inadempimento di obbligazioni assunte in proprio per conto dei clienti e nei confronti di terzi.

Per il CNF, il mancato adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei terzi costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 64 del CDF. "Tale norma - spiega il Consiglio - contiene due precetti: uno di ampia portata, che impone l'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti di terzi sempre e comunque, e l'altro, di portata più ridotta, che sanziona l'inadempimento delle obbligazioni estranee all'esercizio della professione, quando per modalità o gravità sia tale da compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi".

Nel caso di specie, i fatti contestati all'avvocato ricorrente rientrano nella previsione del primo comma dell'art. 64, in quanto le obbligazioni assunte nei 6 confronti dei terzi non possono dirsi estranee all'esercizio della professione forense, essendo state contratte spontaneamente in favore del cliente, confondendo, peraltro, il rapporto professionale con quello personale con il medesimo soggetto. La circostanza è pacifica ed è stata ammessa dallo stesso incolpato, per cui a fronte del mancato assolvimento delle obbligazioni assunte dal ricorrente, non può che ritenersi configurata, per il CNF, la responsabilità del ricorrente in ordine ai fatti contestati.

Anche la sanzione, conclude il Consiglio, è adeguata in relazione alla misura edittale, alla reiterazione del comportamento e alla condotta complessiva dell'incolpato e non può ritenersi mitigata dalla accertata prescrizione di alcuni dei capi di incolpazione.

Scarica pdf CNF n. 116/2023

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