Il Consiglio Nazionale Forense ricorda che l'inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi è illecito permanente


"Il comportamento dell'avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense".


Questo il principio sancito dal Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 163/2023 (sotto allegata) resa nota in questi giorni sul sito del Codice deontologico.


Nella vicenda, l'avvocato veniva sospeso dalla professione per due mesi per non aver saldato la parcella al contabile cui aveva affidato l'incarico di gestire la contabilità, nonostante la sottoscrizione di un accordo in sede di mediazione.


Il CNF, rigettando il ricorso e confermando la sanzione, coglie l'occasione anche per ribadire che "ai fini della prescrizione dell'azione disciplinare, l'inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) è illecito di natura permanente" riportandosi alla propria giurisprudenza costante (cfr., da ultimo, CNF n. 116/2023).

Scarica pdf CNF n. 163/2023

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