"Pone in essere un comportamento deontologicamente riprovevole, in quanto contrario alla disposizione specifica contenuta nell'art. 36 co. 1 cdf, l'avvocato che eserciti attività professionale in periodo di sospensione, amministrativa o disciplinare, a nulla rilevando in contrario l'asserita buona fede dell'incolpato". Così il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 270/2024, pubblicata il 27 novembre sul sito del Codice deontologico.
Chiamato ad esprimersi sul ricorso di un avvocato sanzionato dal CDD di Bari con la sospensione dall'esercizio della professione di mesi 6, il CNF, escludendo l'invocata prescrizione dell'azione disciplinare, rigetta il ricorso ritenendo che le doglianze del professionista siano del tutto infondate.
Nulla di fatto neanche in ordine alla dosimetria della sanzione: "la stessa risulta essere stata adeguatamente motivata dal CDD e correttamente applicata, non meritando rideterminazione, peraltro in assenza di qualsiasi richiesta di mitigazione da parte del ricorrente".
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